LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 luglio 1979, n. 35

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/07/1979
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

TITOLO VII
 Norme finali
Art. 64

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 140, comma 10, L. R. 37/1993
Art. 65
 
I progetti relativi alle riparazioni o alla ricostruzione di edifici pubblici o di pubblica utilità, per i quali sia prevista la concessione di provvidenze contemplate in leggi regionali emanate a seguito del sisma del 1976, devono essere corredati dalla previsione - risultante da apposita dichiarazione - delle opere necessarie al superamento di barriere architettoniche da parte di persone handicappate.
Art. 66
Coloro che hanno diritto alle provvidenze di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione o la ricostruzione di un edificio, sul quale sia necessario effettuare opere per consentire a sé o a persone conviventi che siano handicappate il superamento di barriere architettoniche, possono ottenere, su domanda da presentarsi al Comune entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un contributo in conto capitale pari al costo di dette opere.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, primo comma, L. R. 2/1982
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 33, L. R. 37/1993
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, L. R. 37/1993
Art. 67
 
Per un medesimo soggetto possono essere ammessi ai benefici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e loro modificazioni ed integrazioni, anche in deroga al divieto di cumulo di cui all' articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, fino a due edifici, ciascuno nei limiti massimi di contributo previsti, qualora entrambi risultassero funzionali per cicli stagionali all' attività di allevamento zootecnico nell' esercizio della medesima impresa e vengano successivamente riutilizzati per almeno dieci anni nell' attività medesima.
L' accoglimento della domanda di contributo - anche in sanatoria - per quanto concerne il secondo edificio da presentarsi al Sindaco del Comune di residenza, che la sottopone al parere della Commissione consiliare di cui all' articolo 17, primo comma della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è subordinato all' autorizzazione del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore delegato ai sensi della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, sentita la Commissione consiliare speciale.
Art. 68
 
Ai fini della concessione dei contributi di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, si terranno in considerazione anche i nati successivamente al 6 maggio 1976 e fino alla data della concessione dei contributi stessi.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, L. R. 2/1982
Art. 69

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 18, primo comma, L. R. 2/1982
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 45, quinto comma, L. R. 55/1986
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 21, comma 1, L. R. 30/1988
4Articolo abrogato da art. 169, comma 1, L. R. 50/1990 , fermo restando il particolare regime transitorio previsto nel citato articolo .
5Con effetto dalla data di inizio della settima legislatura del Consiglio regionale i pareri previsti dall' articolo 69 della L.R. 35/79 sono emessi dalla Commissione legislativa del Consiglio stesso competente in materia di edilizia.