LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 luglio 1979, n. 35

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/07/1979
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

TITOLO VI
 Norme modificative ed integrative di varie leggi regionali
di intervento per le zone terremotate
Art. 56
 
All' articolo 37, primo comma, della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, dopo le parole << soggetti sinistrati >> sono inserite le seguenti: << di emigranti rientrati stabilmente alla data di entrata in vigore della presente legge >>.
Art. 57
 
Il divieto di cumulo di cui all' articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25 non si applica nell' ipotesi di cui all' articolo 67 della presente legge.
Art. 58
 
All' articolo 10 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, dopo le parole << 6 maggio >> sono aggiunte << o 15 settembre >>.
Art. 59
 
All' articolo 10 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70 è aggiunto il seguente comma:
<< Tra gli immobili adibiti ad abitazione, distrutti o demoliti per effetto del sisma, si intendono compresi anche quelli ultimati a seguito di licenza edilizia e per i quali non era stato rilasciato il certificato di abitabilità richiesto dal proprietario, nonché quelli per i quali, sempre a seguito di licenza edilizia, erano in corso lavori di ristrutturazione o di altro genere e non potevano essere occupati alla predetta data dai proprietari. >>.

Art. 60
 
All' articolo 13 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70 è aggiunto il seguente comma:
<< I progetti redatti ai sensi del precedente comma non sono soggetti al termine di presentazione previsto dallo articolo 6, secondo comma - lettera b) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 >>.

Art. 61
 
Nella spesa per la manutenzione straordinaria, cui la Regione contribuisce annualmente, ai sensi e nei modi stabiliti all' articolo 4 della legge regionale 9 marzo 1978, n. 17, va ricompresa - previa presentazione da parte dei Comuni interessati di idonea documentazione - anche la spesa dagli stessi sostenuta al predetto titolo per le infrastrutture annesse agli immobili, di cui all' articolo 1, primo comma della stessa legge regionale.
La disposizione suindicata trova applicazione ai fini della determinazione dell' ammontare del contributo spettante a ciascun Comune già per il primo anno di spesa sostenuta o, comunque, ai fini dell' integrazione del contributo stesso.
Art. 62

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, quarto comma, L. R. 53/1984
2Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 63
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico la spesa per diritti doganali eventualmente gravanti sulle merci che dovessero pervenire a titolo gratuito alla Regione dall' estero nell' anno 1979, per essere destinate alle popolazioni ed alle zone terremotate.
L' autorizzazione ha riguardo alle merci suindicate, importate a partire dal 1 gennaio 1979.