LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 luglio 1979, n. 35

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/07/1979
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

TITOLO II
 Norme modificative ed integrative del Capo II della legge
regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni
ed integrazioni
Art. 4
Al fine di consentire che gli interventi ed i benefici previsti al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, siano forniti e concessi sulla base di unità omogenee di costo delle opere necessarie per il recupero del patrimonio abitativo e ad uso misto danneggiato e che la relativa progettazione sia il più possibile uniformata, con le modalità fissate dall' articolo 4, terzo comma, della medesima legge regionale, saranno determinati gli indici parametrici massimi - differenziati a seconda delle categorie delle opere considerate dall' articolo 5, primo comma, della predetta legge - entro i quali dovranno essere contenute le provvidenze da concedere. Fino alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Giunta regionale di attuazione di quanto sopra previsto, si applica quanto contenuto nel Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 marzo 1979, n. 055/SGS.
Qualora i costi per le opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, previsti dal progetto, redatto secondo i criteri suindicati, dovessero risultare superiori agli indici parametrici massimi fissati per le opere predette, il progetto medesimo sarà dal Sindaco sottoposto all' esame del Gruppo interdisciplinare centrale, istituito con l' articolo 7 primo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, a meno che l'interessato non opti per le provvidenze di cui al successivo articolo 7 della presente legge o per l' assunzione in proprio della maggiore spesa, entro 10 giorni dalla comunicazione da parte del Sindaco del parere sul progetto stesso.
Ove tali maggiori costi risultassero giustificati da comprovata circostanza, quale ubicazione in località montane particolarmente disagiate, natura del suolo, coefficiente di sicurezza sismica o collocazione dell' edificio in cortina continua, le provvidenze da concedere potranno, su conforme proposta del Gruppo interdisciplinare centrale, da esprimersi entro 60 giorni dalla data di ricevimento del progetto, essere incrementate di una quota percentuale in aumento, fino ad un massimo del 30%. Tale percentuale, per particolari circostanze quali la pendenza di contenziosi, può essere incrementata fino a un massimo del 50 per cento limitatamente agli edifici catalogati soggetti a vincolo da parte della Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali architettonici artistici e storici.
In tale ultimo caso, qualora l' interessato abbia titolo a beneficiare delle provvidenze previste dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, potrà presentare la relativa domanda entro 60 giorni dalla opzione di cui al comma precedente.
Nel caso in cui l' edificio sia stato dichiarato non ripristinabile a seguito di accertamento statico e sia stata emanata la relativa ordinanza di demolizione, l' interessato, qualora abbia titolo a beneficiare delle provvidenze previste dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, potrà presentare la relativa domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; nell' ipotesi in cui l' ordinanza venga emanata in data successiva all' entrata in vigore della presente legge, il termine di 60 giorni decorre dalla data di notifica dell' ordinanza stessa.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale verranno determinati l' ammontare e le modalità di erogazione di un contributo da concedere per le spese tecniche e/o di demolizione ai soggetti di cui ai commi precedenti.
Ove, invece, l' interessato non abbia titolo alle citate provvidenze o non intenda, comunque, provvedere alla ricostruzione dell' alloggio o dell' unità produttiva negli edifici ad uso misto, l' abbattimento e lo sgombero delle macerie potranno essere effettuati a cura del Comune e a spese della Regione, qualora se ne ravvisi il pubblico interesse.
Note:
1Derogata la disciplina del primo comma da art. 11, terzo comma, L. R. 57/1981
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, primo comma, L. R. 53/1984
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, quinto comma, L. R. 53/1984
4Derogata la disciplina dell'articolo da art. 31, quarto comma, L. R. 30/1977 nel testo modificato da art. 6, L. R. 55/1986
5Integrata la disciplina del sesto comma da art. 36, primo comma, L. R. 55/1986
6Sesto comma interpretato da art. 36, secondo comma, L. R. 55/1986
7Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 37, primo comma, L. R. 55/1986
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 45, sesto comma, L. R. 55/1986
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 66, terzo comma, L. R. 55/1986
10Sesto comma interpretato da art. 44, comma 1, L. R. 50/1990
11Integrata la disciplina del sesto comma da art. 45, comma 1, L. R. 50/1990
12Derogata la disciplina dell'articolo da art. 123, comma 2, L. R. 50/1990
13Derogata la disciplina dell'articolo da art. 153, comma 1, L. R. 50/1990
14Integrata la disciplina del sesto comma da art. 11, L. R. 48/1991
15Derogata la disciplina del sesto comma da art. 11, comma 2, L. R. 48/1991
16Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, L. R. 48/1991
17Integrata la disciplina del quarto comma da art. 27, L. R. 37/1993
18Integrata la disciplina del quinto comma da art. 27, L. R. 37/1993
19Integrata la disciplina del sesto comma da art. 27, L. R. 37/1993
20Parole aggiunte al terzo comma da art. 130, comma 1, L. R. 17/2010
21Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 80, L. R. 11/2011
Art. 5
 
All' applicazione degli indici parametrici di cui all' articolo 4 della presente legge rimangono soggette le domande per beneficiare delle provvidenze di cui al Capo II della citata legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, regolarmente presentate in termine e con riguardo alle quali non siano stati ancora, alla data del 30 marzo 1979, approvati i relativi progetti esecutivi, ai sensi dell' articolo 17 della stessa legge.
Art. 6
 
I contributi previsti agli articoli 28 e 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, potranno essere concessi a favore dei soggetti, di cui al precedente articolo 5, sugli importi eccedenti i contributi in conto capitale, peraltro, sino alla concorrenza del costo delle opere ammesse a contributo come risultante dall' applicazione degli indici parametrici considerati all' articolo 4 della presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002
Art. 7
 
Nel caso in cui i costi per le opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, previsti dal progetto, redatto secondo i criteri di cui al primo comma del precedente articolo 4, risultino superiori agli indici parametrici massimi e l' interessato non intenda sottoporre il progetto all' esame del Gruppo interdisciplinare centrale, lo stesso può richiedere, in alternativa, la concessione sulla maggiore spesa, entro il limite del 35%, di contributi ventennali costanti pari all' 8% della medesima, da corrispondersi annualmente.
Nel caso in cui l' interessato intenda richiedere il contributo di cui al comma precedente, ed abbia altresì titolo a beneficiare anche dei contributi di cui agli articoli 27, 28 e 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, la richiesta ai sensi del comma precedente esclude per lo stesso la possibilità di scegliere le forme contributive di cui agli articoli 27 e 28, ferma restando invece quella di cui all' articolo 30 della medesima legge.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 63/1983
Art. 8
 
Le convenzioni di cui all' articolo 4, terzo comma della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni non sono più obbligatorie; possono tuttavia essere previste dai Sindaci, previa deliberazione del Consiglio comunale, per una durata di dieci anni, in sede di concessione delle provvidenze, qualora l' utilizzo dei vani eccedenti il fabbisogno dei beneficiari si renda necessario per soddisfare impellenti esigenze abitative delle popolazioni delle zone terremotate, così come risultanti da apposito piano comunale.
Sull' esigenza di prevedere la stipulazione delle convenzioni e sulla predisposizione del piano suindicato, i Sindaci interpellano la Commissione consiliare, di cui all' articolo 17 della surrichiamata legge regionale.
Nei confronti dei soggetti che hanno stipulato le succitate convenzioni il contributo previsto dall' articolo 15, primo comma, lettera b) della suindicata legge regionale verrà concesso sul costo delle opere, di cui all' articolo 5, primo comma, lettere a), b) e c) della stessa legge.
Nei confronti dei soggetti che non hanno stipulato le convenzioni, il contributo suindicato verrà concesso limitatamente al costo delle opere, di cui allo stesso articolo 5, primo comma, lettera a).
Nei confronti dei soggetti che abbiano chiesto, per qualsiasi ragione, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la risoluzione delle convenzioni già stipulate, impegnandosi a restituire il contributo percepito in eccedenza, il Comune provvederà, entro i successivi 60 giorni, alla rideterminazione del contributo medesimo, ai sensi delle disposizioni contenute nel comma precedente.
La concessione dei contributi di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 546, articolo 3, quinto comma, è subordinata alla stipulazione di un atto d' obbligo unilaterale trascritto a cura del Comune a spese dell' interessato, mediante il quale il concessionario si impegna a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il Comune, come previsto dagli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Note:
1Sesto comma interpretato da art. 42, primo comma, L. R. 53/1984
2Derogata la disciplina del quarto comma da art. 38, primo comma, L. R. 55/1986
3Derogata la disciplina del quarto comma da art. 39, primo comma, L. R. 55/1986
4Sesto comma interpretato da art. 46, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 9
 
I soggetti che non abbiano presentato il progetto esecutivo delle opere di riparazione nel termine previsto dall' articolo 6, secondo comma, lettera b) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a inoltrare al Comune apposita dichiarazione, controfirmata dal progettista incaricato, con la quale si impegnano a presentare il progetto suindicato entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Qualora i soggetti interessati operino per il tramite di società cooperative e loro consorzi, appositamente costituiti, l' impegnativa relativa agli adempimenti di cui al precedente comma verrà prodotta dalla cooperativa di appartenenza, la quale è tenuta a presentare il progetto esecutivo delle opere di riparazione entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Trascorsi inutilmente detti termini, alla progettazione, salvo rinuncia dell' interessato da comunicarsi all' Amministrazione comunale entro 30 giorni, si procede tramite intervento pubblico, secondo quanto previsto dall' articolo 13 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per il conferimento degli incarichi di progettazione, la Segreteria generale straordinaria potrà avvalersi, sentiti gli Enti locali interessati, dei Gruppi tecnici, di cui all' articolo 7, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, oltre che delle Società di progettazione, di cui all' articolo 87 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, ovvero di studi professionali o di liberi professionisti.
Note:
1Integrata la disciplina del quarto comma da art. 49, primo comma, L. R. 53/1984
2Derogata la disciplina del terzo comma da art. 40, primo comma, L. R. 55/1986
Art. 10
All' esecuzione delle opere di riparazione previste dall' articolo 6, secondo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, può provvedere in via sostitutiva - su richiesta dei Comuni - la Segreteria generale straordinaria.
Sempre su richiesta dei Comuni interessati, alla progettazione ed esecuzione degli interventi di ripristino e ricostruzione di opere pubbliche di competenza comunale può, altresì, provvedere in via sostitutiva la Segreteria generale straordinaria.
Quando nell' attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti, da parte degli Enti locali si verifichino omissioni o ritardi, da accertarsi dalla Segreteria generale straordinaria, ovvero quando ragioni di convenienza economica o di maggiore celerità nell' esecuzione dei lavori lo richiedano, la Regione, attraverso la Segreteria generale straordinaria, può esercitare il potere sostitutivo di cui all' articolo 1, terzo comma, lettera h) della legge 8 agosto 1977, n. 546.
Per l' esecuzione delle opere di riparazione e progettazione ed esecuzione del ripristino e ricostruzione delle opere pubbliche, la Segreteria generale straordinaria è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all' articolo 35 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, oppure a ricorrere all' istituto della concessione.
Note:
1Secondo comma interpretato da art. 1, primo comma, L. R. 46/1980
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, primo comma, L. R. 46/1980
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 46/1980
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, terzo comma, L. R. 46/1980
5Integrata la disciplina del quarto comma da art. 49, primo comma, L. R. 53/1984
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 47, L. R. 3/2002
Art. 11
Nell' ipotesi di cui all' articolo precedente e del successivo articolo 28 e per gli interventi previsti, saranno disposte aperture di credito a favore del Segretario Generale Straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Nulla è innovato per quanto riguarda le procedure fino al momento della avvenuta approvazione dei progetti.
Da tale momento e fino al completamento delle opere il Segretario generale straordinario subentra in via esclusiva in ogni atto e procedimento, compreso il collaudo, che altrimenti sarebbero spettati a qualsiasi altro organo o ufficio.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 6, primo comma, L. R. 46/1980
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, primo comma, L. R. 57/1981
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, terzo comma, L. R. 57/1981
4Terzo comma interpretato da art. 2, primo comma, L. R. 58/1982
5Integrata la disciplina del terzo comma da art. 2, secondo comma, L. R. 58/1982
6Terzo comma interpretato da art. 2, primo comma, L. R. 18/1984
7Integrata la disciplina del terzo comma da art. 29, L. R. 37/1993
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 47, L. R. 3/2002
Art. 12
Le norme di cui al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni si applicano anche al recupero statico e funzionale degli immobili ad uso misto per quanto concerne la parte destinata ad attività commerciali, artigiane, agricole, professionali, turistiche e dello spettacolo, gestite in forma singola, associata o cooperativa, anche nel caso che - nell' edificio globalmente considerato - l' unità produttiva sia prevalente su quella abitativa.
I proprietari di unità produttive in immobili ad uso misto, anche se residenti in Comune diverso, sono ammessi pertanto a godere dei contributi in conto capitale previsti dagli articoli 15 e 16 nonché dei contributi in conto interessi sui mutui eventualmente contratti o da contrarre ai sensi degli articoli 27 e 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni.
Detti contributi sono concessi a favore delle unità produttive in attività alla data del sisma e sempre che questa venga ripristinata o ne venga avviata una nuova anche diversa dalla precedente.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, primo comma, L. R. 2/1982
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 80, primo comma, L. R. 55/1986
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, L. R. 26/1988
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, L. R. 48/1991
Art. 13
 
I provvedimenti dei Sindaci di erogazione della rata di saldo dei contributi spettanti, ai sensi delle leggi regionali, 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46 e 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, emanati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, anche qualora l' ultimazione dei relativi lavori abbia avuto luogo dopo la scadenza del termine a tal fine fissato nel decreto di concessione ovvero nell' eventuale decreto di proroga dello stesso, sono validi e fatti salvi a tutti gli effetti di legge sempreché, per l' accertamento della loro regolare esecuzione, si sia proceduto secondo le modalità stabilite dalle leggi suindicate.
I provvedimenti dei Sindaci di erogazione della rata suindicata, relativi a lavori ultimati dopo la scadenza del termine fissato dal decreto di concessione del contributo possono essere emanati, in sanatoria, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sempreché per l' accertamento della regolare esecuzione dei lavori si proceda secondo le modalità stabilite.
Art. 14
 
Il Gruppo interdisciplinare centrale, di cui all' articolo 7, primo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, oltre ai compiti indicati da tale legge, esercita funzioni di consulenza tecnico - scientifica nei riguardi dell' Amministrazione regionale nelle materie attinenti la ricostruzione, con particolare riguardo ai settori della urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche in genere, secondo modalità organizzative che saranno precisate con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale.
Oltre a tali compiti, il Gruppo interdisciplinare centrale esprime parere:
a) sui piani comprensoriali di ricostruzione di cui al Capo I della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, già di competenza del soppresso Comitato urbanistico regionale, con le modalità indicate dall' articolo 5 della stessa legge;
b) sui progetti esecutivi delle opere di cui all' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, qualora superino sotto l' aspetto della convenienza economica i limiti ritenuti ammissibili per la loro approvazione a norma dell' articolo 4 della presente legge, limitatamente alla fissazione della quota percentuale in aumento da concedersi in applicazione del disposto di cui all' articolo 4, terzo comma, della presente legge;
c) ( ABROGATA ).

Nell' esercizio delle proprie funzioni il Gruppo interdisciplinare centrale opera alle dipendenze funzionali della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione.
Note:
1Parole soppresse al secondo comma da art. 13, primo comma, L. R. 57/1981
Art. 15
 
L' esame di competenza dei gruppi di cui all' articolo 7, lettera b) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, laddove particolari esigenze di natura funzionale lo richiedano, potrà essere affidato dal Sindaco alla Commissione edilizia comunale, integrata con due esperti nominati dal Consiglio comunale.
In tal caso verrà corrisposto ai componenti un compenso da determinarsi mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale; gli oneri derivanti saranno a carico della Regione.
Art. 16
Qualora, in seguito a schedatura dell' edificio a norma dell' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni e integrazioni, non si pervenga per qualsiasi motivo alla successiva catalogazione ed approvazione ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, l' interessato che non avesse presentato domanda di contributo ai sensi dell' articolo 6 o del Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, potrà presentarla nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica - da effettuarsi a cura della Regione - della mancata catalogazione.
Coloro che non avessero presentato in tempo utile la domanda di contributo di cui al precedente comma, in seguito a comunicazione da parte del Comune che l' edificio di loro proprietà rientrava nell' ipotesi prevista dall' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, possono presentarla entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, alla progettazione si provvederà ai sensi dell' articolo 13 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni.
Note:
1Integrata la disciplina del primo comma da art. 41, primo comma, L. R. 55/1986
2Integrata la disciplina del primo comma da art. 41, secondo comma, L. R. 55/1986
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 35, L. R. 26/1988
4Integrata la disciplina del primo comma da art. 47, L. R. 50/1990
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 5, L. R. 40/1996
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 7, L. R. 13/1998
Art. 17
 
Al terzo comma dell' articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall' art. 14 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, è aggiunta la frase:
<< Rientrano in tali opere, anche in sanatoria, i lavori strettamente necessari al ripristino di edifici attigui ad immobili demoliti a cura del Comune e che abbiano riportato danni ovvero siano rimasti esposti agli agenti atmosferici in conseguenza di detta demolizione, sempreché non sussistano responsabilità da parte della ditta appaltatrice dei relativi lavori >>.

Art. 18
 
L' articolo 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
<< Art. 15
 
Nell' ipotesi prevista dall' articolo 6, secondo comma, lettera a), viene concesso un contributo in conto capitale sul costo - desunto dal progetto esecutivo ivi previsto - delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c) della presente legge, nelle seguenti misure e a favore dei seguenti soggetti:
a) l' 80% - limitatamente all' alloggio o alla parte di alloggio contenuta entro il livello massimo di ricettività abitativa, definito ai sensi dell' articolo 4, terzo comma, lettera c), della presente legge - ai proprietari ovvero assegnatari a riscatto o con patto di futura vendita, purché occupanti prima del 6 maggio 1976 l' edificio o parte dell' edificio da riattare e residenti, altresì, prima di tale data, nel Comune ove sorge l' immobile e, nei limiti sopra indicati, per l' alloggio da essi occupato abitualmente, ai proprietari emigrati all' estero o residenti in altri Comuni del territorio nazionale, purché non siano proprietari, essi stessi od un loro familiare, di altro alloggio;
b) il 60% ai proprietari che abbiano stipulato con il Comune interessato una convenzione per l' utilizzo dell' edificio o parte dell' edificio dagli stessi non occupato ovvero per l' utilizzo dei vani eccedenti il loro fabbisogno, nonché ai proprietari emigrati all' estero o residenti in altri Comuni del territorio nazionale, per l' alloggio o parte di esso abitualmente occupato, contenuto entro il livello massimo di ricettività abitativa, anche qualora siano proprietari, essi stessi od un loro familiare, di altro alloggio.

I titolari dei diritti reali di godimento hanno titolo a richiedere i contributi, nelle misure di cui sopra ed alle medesime condizioni, secondo i loro requisiti, in alternativa ai proprietari. Qualora la richiesta venga effettuata dal proprietario, non si fa luogo alla eventuale convenzione sopra prevista, limitatamente alla parte di alloggio compresa entro il livello massimo di ricettività abitativa destinato al titolare del diritto reale di godimento ed al suo nucleo familiare, nel caso in cui lo stesso occupasse l' alloggio al 6 maggio 1976.
Nel caso di comproprietà si ha riguardo ai requisiti posseduti da quello dei comproprietari, ed al suo nucleo familiare, che ha presentato la richiesta.
Nel caso di decesso del richiedente prima che sia stato emesso il decreto di concessione, potrà essere ripetuta la domanda intesa ad ottenere i contributi che sarebbero spettati al << de cuius >> da parte di uno degli eredi, il quale agisce anche per conto degli altri, esonerando l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti dei coeredi, per gli eventi già verificatisi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 35 del 4 luglio 1979 e, per gli eventi futuri, entro 60 giorni dal loro verificarsi.
Qualora la riparazione attenga ad edifici di cui agli articoli 12 e 13, quarto comma - eccezion fatta per la riparazione degli alloggi assegnati a riscatto o con patto di futura vendita - il contributo in conto capitale viene concesso nella misura intera del costo delle opere. >>

Art. 19
 
Il contributo di cui all' articolo 16, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è elevato di un ulteriore 5% nell' ipotesi in cui i relativi progetti esecutivi non siano stati ancora approvati dal Comune alla data del 30 marzo 1979.