LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 luglio 1979, n. 35

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/07/1979
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

TITOLO I
 Disposizioni preliminari
Art. 1
 
Nel quadro degli interventi programmati previsti dalla legge 8 agosto 1977, n. 546 ed in concordanza con gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo economico e sociale, gli interventi finanziati dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e dalla presente legge dovranno, prioritariamente tendere a dare sollecita e definitiva soluzione alle esigenze abitative degli alloggiati in prefabbricati provvisori, nonché di coloro che risultino sistemati in altro modo precario e disagiato ovvero sopportino oneri eccessivamente gravosi per la rispettiva sistemazione alloggiativa rispetto alle proprie condizioni socio - economiche.
Con gli interventi predetti si dovranno privilegiare i Comuni con i più elevati gradi di distruzione, ripartendo le disponibilità sulla base di quanto previsto dal primo comma e tenendo conto della capacità di spesa delle singole Amministrazioni.
In funzione di tali specifiche finalità la presente legge disciplina ulteriori modalità d' intervento ad integrazione e modifica degli interventi e provvidenze già considerati dalle surrichiamate leggi regionali.
Art. 2
 
La Regione, per le finalità di cui all' articolo 1, con l' obiettivo della riconcentrazione e riqualificazione urbana, della tutela del territorio agricolo, nel rispetto delle normative indicate dal PUR, provvede:
a) ad individuare, in collaborazione con gli Enti locali interessati, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il fabbisogno abitativo, urbano e rurale, nelle zone terremotate, distinguendo fra quello che può essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e quello da soddisfare con nuove costruzioni, tenendo altresì conto dei vari piani di settore;
b) ad individuare, d' intesa con gli enti locali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la popolazione presente per stato di necessità conseguente al sisma nei prefabbricati provvisori e quella che si trova in analoghe situazioni di disagio, ed a procedere ai successivi aggiornamenti semestrali;
c) a quanto stabilito all' articolo 50 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25 ed a formare conseguentemente un programma di intervento poliennale 1979 - 1982, articolato in piani annuali, per l' utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, sulla base di quanto disposto dagli articoli 20 e 21 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

Per le finalità di cui alla lettera a) la Segreteria generale straordinaria è autorizzata ad avvalersi, sentita la Commissione consiliare speciale, di apporti operativi e di consulenze esterni.
Art. 3
 
Gli assegnatari di alloggi prefabbricati, la cui abitazione sia stata riparata o ricostruita, devono riconsegnare al Comune l' alloggio prefabbricato occupato, libero da ogni cosa.
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni devono dotarsi di regolamento di assegnazione e di utilizzo degli alloggi prefabbricati in loro dotazione.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno fissati i criteri ai quali dovranno informarsi i regolamenti comunali di cui al precedente comma.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, quarto comma, L. R. 53/1984