LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 luglio 1979, n. 35

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/07/1979
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 9
 
I soggetti che non abbiano presentato il progetto esecutivo delle opere di riparazione nel termine previsto dall' articolo 6, secondo comma, lettera b) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a inoltrare al Comune apposita dichiarazione, controfirmata dal progettista incaricato, con la quale si impegnano a presentare il progetto suindicato entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Qualora i soggetti interessati operino per il tramite di società cooperative e loro consorzi, appositamente costituiti, l' impegnativa relativa agli adempimenti di cui al precedente comma verrà prodotta dalla cooperativa di appartenenza, la quale è tenuta a presentare il progetto esecutivo delle opere di riparazione entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Trascorsi inutilmente detti termini, alla progettazione, salvo rinuncia dell' interessato da comunicarsi all' Amministrazione comunale entro 30 giorni, si procede tramite intervento pubblico, secondo quanto previsto dall' articolo 13 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per il conferimento degli incarichi di progettazione, la Segreteria generale straordinaria potrà avvalersi, sentiti gli Enti locali interessati, dei Gruppi tecnici, di cui all' articolo 7, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, oltre che delle Società di progettazione, di cui all' articolo 87 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, ovvero di studi professionali o di liberi professionisti.
Note:
1Integrata la disciplina del quarto comma da art. 49, primo comma, L. R. 53/1984
2Derogata la disciplina del terzo comma da art. 40, primo comma, L. R. 55/1986