LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 luglio 1979, n. 35

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/07/1979
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 74
 
Gli oneri previsti dall' articolo 46 bis della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come inserito con il precedente articolo 31, nonché gli oneri relativi alla concessione dei contributi pluriennali costanti previsti dal precedente articolo 55 fanno carico al capitolo 5509 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, la cui denominazione - anche in relazione alla sostituzione dell' articolo 58 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, attuata con il precedente articolo 43, viene così modificata << Contributi pluriennali costanti per la ricostruzione o l' acquisto di alloggi >>.
A carico del precitato capitolo 5509, è autorizzato, per l' esercizio 1979, un limite di impegno ventennale, il cui ammontare sarà determinato - ai sensi del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare speciale.