LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 luglio 1979, n. 35

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/07/1979
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 55
I benefici del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi, ai medesimi soggetti, nelle medesime misure e alle medesime condizioni, su domanda da presentarsi al Comune in cui si ha diritto a ricostruire o costruire l' alloggio, per l' acquisto di un alloggio anche da realizzare, purché sito nello stesso Comune e purché rispondente alla normativa antisismica.
Tale facoltà può essere esercitata anche da coloro che hanno ottenuto l' autorizzazione di cui all' articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70.
Non possono conseguire i benefici indicati dal presente articolo i negozi di acquisto che abbiano ad oggetto un alloggio già appartenuto in qualunque tempo a soggetti legati all'acquirente da un vincolo di coniugio, di parentela entro il quarto grado o di affinità entro il secondo grado.
Note:
1Articolo sostituito da art. 50, primo comma, L. R. 2/1982
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 45, primo comma, L. R. 55/1986
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, comma 1, L. R. 26/1988
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, comma 1, L. R. 50/1990
5Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 35, comma 1, L. R. 37/1993
6Derogata la disciplina dell'articolo da art. 128, comma 1, L. R. 37/1993
7Integrata la disciplina del terzo comma da art. 1, comma 1, L. R. 9/1994
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 29, L. R. 40/1996
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, L. R. 40/1996
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002