LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 luglio 1979, n. 35

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/07/1979
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 52
 
Nell' interesse dei soggetti beneficiari delle provvidenze di cui ai Capi I e II del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 i quali intendono ricostruire la propria abitazione riunendosi in cooperativa, viene concesso alle cooperative, a titolo di contributo per le spese di progettazione e di gestione, un ulteriore contributo pari al 5% del beneficio in conto capitale complessivamente spettante ai singoli soci.
Con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, verranno stabilite le modalità per l' accertamento dell' appartenenza degli interessati ad una cooperativa nonché per l' erogazione del contributo di cui al primo comma.
Note:
1Primo comma interpretato da art. 49, primo comma, L. R. 2/1982