LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 luglio 1979, n. 35

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/07/1979
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 50
 
Qualora per l' esecuzione delle opere pubbliche di interesse comunale di cui agli articoli 75 e 82 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, ai Comuni che intendano ricorrere o siano ricorsi ad operazioni di mutuo, a copertura totale o parziale del relativo costo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo pluriennale costante per la durata di venti anni sino all' importo massimo di lire 60.000 annue per ogni milione di capitale mutuato.
Ai fini della concessione del contributo, i Comuni faranno pervenire un' istanza, documentata e corredata dal parere della competente Comunità montana o collinare, alla Segreteria generale straordinaria che la sottoporrà alla decisione della Giunta regionale. Quest' ultima, sentita la Commissione consiliare speciale, determinerà l' ordine di priorità degli interventi da ammettere al contributo e la misura del contributo stesso.