LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 luglio 1979, n. 35

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/07/1979
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 47
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli interventi previsti all' articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, anche a favore di case canoniche, uffici di ministero pastorale e conventi.
La concessione dei relativi benefici non è subordinata alla stipulazione della convenzione menzionata al predetto articolo 75, ultimo comma, ferma restando la destinazione preesistente per almeno dieci anni. In presenza di comprovati motivi l' Assessore delegato alla ricostruzione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Autorità religiosa, può autorizzare, prima della scadenza del periodo anzidetto, l' alienazione ovvero il cambiamento anche parziale della precedente destinazione.
Le domande per ottenere i predetti benefici dovranno essere presentate alla Segreteria generale straordinaria entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, L. R. 2/1982
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 63/1983
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, L. R. 55/1986
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 95, comma 1, L. R. 26/1988
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, comma 1, L. R. 50/1990
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, comma 2, L. R. 50/1990
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, comma 4, L. R. 50/1990
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, comma 8, L. R. 50/1990
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 155, comma 1, L. R. 50/1990
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 18, comma 2, L. R. 48/1991
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 67, comma 1, L. R. 48/1991
12Parole aggiunte al secondo comma da art. 30, comma 1, L. R. 37/1993
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 31, L. R. 37/1993
14Integrata la disciplina dell'articolo da art. 32, L. R. 37/1993
15Integrata la disciplina dell'articolo da art. 113, comma 1, L. R. 37/1993
16Integrata la disciplina dell'articolo da art. 132, comma 1, L. R. 37/1993
17Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 24, L. R. 13/1998
18Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 73, L. R. 4/2001