LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 luglio 1979, n. 35

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/07/1979
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 4
Al fine di consentire che gli interventi ed i benefici previsti al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, siano forniti e concessi sulla base di unità omogenee di costo delle opere necessarie per il recupero del patrimonio abitativo e ad uso misto danneggiato e che la relativa progettazione sia il più possibile uniformata, con le modalità fissate dall' articolo 4, terzo comma, della medesima legge regionale, saranno determinati gli indici parametrici massimi - differenziati a seconda delle categorie delle opere considerate dall' articolo 5, primo comma, della predetta legge - entro i quali dovranno essere contenute le provvidenze da concedere. Fino alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Giunta regionale di attuazione di quanto sopra previsto, si applica quanto contenuto nel Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 marzo 1979, n. 055/SGS.
Qualora i costi per le opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, previsti dal progetto, redatto secondo i criteri suindicati, dovessero risultare superiori agli indici parametrici massimi fissati per le opere predette, il progetto medesimo sarà dal Sindaco sottoposto all' esame del Gruppo interdisciplinare centrale, istituito con l' articolo 7 primo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, a meno che l'interessato non opti per le provvidenze di cui al successivo articolo 7 della presente legge o per l' assunzione in proprio della maggiore spesa, entro 10 giorni dalla comunicazione da parte del Sindaco del parere sul progetto stesso.
Ove tali maggiori costi risultassero giustificati da comprovata circostanza, quale ubicazione in località montane particolarmente disagiate, natura del suolo, coefficiente di sicurezza sismica o collocazione dell' edificio in cortina continua, le provvidenze da concedere potranno, su conforme proposta del Gruppo interdisciplinare centrale, da esprimersi entro 60 giorni dalla data di ricevimento del progetto, essere incrementate di una quota percentuale in aumento, fino ad un massimo del 30%. Tale percentuale, per particolari circostanze quali la pendenza di contenziosi, può essere incrementata fino a un massimo del 50 per cento limitatamente agli edifici catalogati soggetti a vincolo da parte della Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali architettonici artistici e storici.
In tale ultimo caso, qualora l' interessato abbia titolo a beneficiare delle provvidenze previste dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, potrà presentare la relativa domanda entro 60 giorni dalla opzione di cui al comma precedente.
Nel caso in cui l' edificio sia stato dichiarato non ripristinabile a seguito di accertamento statico e sia stata emanata la relativa ordinanza di demolizione, l' interessato, qualora abbia titolo a beneficiare delle provvidenze previste dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, potrà presentare la relativa domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; nell' ipotesi in cui l' ordinanza venga emanata in data successiva all' entrata in vigore della presente legge, il termine di 60 giorni decorre dalla data di notifica dell' ordinanza stessa.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale verranno determinati l' ammontare e le modalità di erogazione di un contributo da concedere per le spese tecniche e/o di demolizione ai soggetti di cui ai commi precedenti.
Ove, invece, l' interessato non abbia titolo alle citate provvidenze o non intenda, comunque, provvedere alla ricostruzione dell' alloggio o dell' unità produttiva negli edifici ad uso misto, l' abbattimento e lo sgombero delle macerie potranno essere effettuati a cura del Comune e a spese della Regione, qualora se ne ravvisi il pubblico interesse.
Note:
1Derogata la disciplina del primo comma da art. 11, terzo comma, L. R. 57/1981
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, primo comma, L. R. 53/1984
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, quinto comma, L. R. 53/1984
4Derogata la disciplina dell'articolo da art. 31, quarto comma, L. R. 30/1977 nel testo modificato da art. 6, L. R. 55/1986
5Integrata la disciplina del sesto comma da art. 36, primo comma, L. R. 55/1986
6Sesto comma interpretato da art. 36, secondo comma, L. R. 55/1986
7Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 37, primo comma, L. R. 55/1986
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 45, sesto comma, L. R. 55/1986
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 66, terzo comma, L. R. 55/1986
10Sesto comma interpretato da art. 44, comma 1, L. R. 50/1990
11Integrata la disciplina del sesto comma da art. 45, comma 1, L. R. 50/1990
12Derogata la disciplina dell'articolo da art. 123, comma 2, L. R. 50/1990
13Derogata la disciplina dell'articolo da art. 153, comma 1, L. R. 50/1990
14Integrata la disciplina del sesto comma da art. 11, L. R. 48/1991
15Derogata la disciplina del sesto comma da art. 11, comma 2, L. R. 48/1991
16Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, L. R. 48/1991
17Integrata la disciplina del quarto comma da art. 27, L. R. 37/1993
18Integrata la disciplina del quinto comma da art. 27, L. R. 37/1993
19Integrata la disciplina del sesto comma da art. 27, L. R. 37/1993
20Parole aggiunte al terzo comma da art. 130, comma 1, L. R. 17/2010
21Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 80, L. R. 11/2011