LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 luglio 1979, n. 35

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/07/1979
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 38
 
L' articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
<< Art. 51
 
A coloro che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su una abitazione distrutta o demolita a causa del sisma e che risiedano in altri Comuni del territorio nazionale, oppure all' estero, viene concesso il contributo di cui all' articolo 46 - commisurato alle esigenze del nucleo familiare fino ad un massimo di quattro componenti - nella misura ridotta al 50% o al 60%, a seconda che nel Comune di residenza siano essi, ovvero alcuno dei componenti il nucleo familiare, proprietari o titolari di un diritto reale di godimento su di un alloggio, oppure fruiscano di un alloggio in locazione. Gli stessi benefici sono estesi a favore di coloro che abbiano acquisito mortis causa dopo il 6 maggio 1976 la titolarità del bene distrutto o demolito.
Sulla parte di spesa - determinata ai sensi dell' articolo 46 - non coperta dal contributo di cui al primo comma, viene inoltre concesso un contributo pluriennale costante pari all' 8% per la durata massima di 20 anni. >>