LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 luglio 1979, n. 35

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/07/1979
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 32
 
Coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 45, ultimo comma, e 47, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, possono, in attesa della erogazione del contributo regionale ed al fine di poter dar corso tempestivamente ai lavori di ricostruzione, accedere ad operazioni di prefinanziamento presso istituti di credito, assistite da contributo regionale.
L' importo del prefinanziamento concedibile non può superare il 50% della spesa ammissibile al contributo in conto capitale.
L' erogazione del 50% del contributo di cui al primo comma, viene disposta dal Sindaco direttamente in favore dell' Istituto di credito segnalato dal beneficiario e comporta l' estinzione dell' operazione di prefinanziamento.