LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 luglio 1979, n. 35

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/07/1979
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 31
 
Dopo l' articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è aggiunto il seguente articolo 46 bis:
<< Art. 46 bis
 
Al fine di sopperire alla maggiore spesa conseguente al disposto di cui al penultimo comma del precedente articolo 46, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali costanti pari all' 8% per la durata massima di 20 anni o per una durata pari a quella del mutuo a tal fine contratto, se inferiore. >>