LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 luglio 1979, n. 35

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/07/1979
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 28
Nel caso di delega conferita al Comune ai sensi dello articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, alla progettazione ed esecuzione delle opere di ricostruzione provvederà la Segreteria generale straordinaria, sentite le Amministrazioni comunali interessate.
Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma la Segreteria generale straordinaria è autorizzata ad operare secondo quanto disposto all' articolo 35 della suindicata legge regionale o a ricorrere all' istituto della concessione.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, primo comma, L. R. 46/1980
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 46/1980
3Articolo interpretato da art. 2, primo comma, L. R. 57/1981