LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 luglio 1979, n. 35

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/07/1979
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 15
 
L' esame di competenza dei gruppi di cui all' articolo 7, lettera b) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, laddove particolari esigenze di natura funzionale lo richiedano, potrà essere affidato dal Sindaco alla Commissione edilizia comunale, integrata con due esperti nominati dal Consiglio comunale.
In tal caso verrà corrisposto ai componenti un compenso da determinarsi mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale; gli oneri derivanti saranno a carico della Regione.