LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 gennaio 1979, n. 3

Particolari disposizioni finanziarie - Rifinanziamento dell' art. 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22; del Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni; del Titolo I della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43 - Interpretazione autentica dell' art. 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  27/01/1979
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 9
 
All' onere complessivo di lire 7 miliardi, autorizzato con i precedenti articoli 6, 7 e 8 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 5 - dell' elenco n. 5 allegato al piano medesimo).