LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 gennaio 1979, n. 3

Particolari disposizioni finanziarie - Rifinanziamento dell' art. 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22; del Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni; del Titolo I della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43 - Interpretazione autentica dell' art. 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  27/01/1979
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 14
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate a carico dell' Amministrazione regionale anche le spese effettuate e da effettuare direttamente dalla Regione ovvero per il tramite delle Amministrazioni comunali interessate, prima della cessione ai Comuni ai sensi della legge regionale 9 marzo 1978, n. 17, per:
a) garantire la più idonea conservazione ed evitare il degrado delle strutture ed infrastrutture realizzate ai sensi del citato articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, nonché di quelle cedute o in corso di cessione da parte dello Stato;
b) assicurare e migliorare - anche in considerazione delle particolari condizioni ambientali e meteorologiche delle diverse località di installazione - l' abitabilità e la funzionalità dei predetti prefabbricati nonché la funzionalità delle relative infrastrutture;
c) garantire la sicurezza degli insediamenti e delle popolazioni in essi ospitate.

Analogamente, devono considerarsi a carico dell' Amministrazione regionale le spese per la predisposizione delle infrastrutture e dei servizi necessari all' insediamento di prefabbricati donati da altre amministrazioni, Enti ed organismi, nonché le spese per i lavori destinati a migliorare l' agibilità e la funzionalità di tali prefabbricati.
La competenza in ordine alla materia dell' articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni, così come interpretato autenticamente dai precedenti commi, è attribuita in via straordinaria al Presidente della Giunta regionale in aggiunta a quelle previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, così come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58.