LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1979, n. 28

Norme di attuazione del primo comma dell' articolo 12 della legge 29 giugno 1977, n. 349.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/06/1979
Materia:
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 1
 
La presente legge disciplina modalità e limiti dello esercizio della libera attività professionale prestata, a seguito di libera scelta del paziente che ne assume il relativo onere, dai medici degli ospedali, dei policlinici convenzionati e degli istituti a carattere scientifico, in un ambito diverso dall' attività istituzionale dell' ente.
La libera attività professionale può essere prestata nell' ambito delle strutture sanitarie pubbliche e degli istituti in cui il medico è chiamato ad operare, o al di fuori degli stessi.