LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 1978, n. 77

Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale in posizione di comando e trasferito alla Regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1978
Materia:
120.05 - Personale regionale
330.03 - Formazione professionale

Art. 3
 
Il personale didattico viene inquadrato nelle qualifiche funzionali di consigliere e di segretario, secondo la seguente equiparazione:
- insegnante di gruppo A - Consigliere - direttore di gruppo A e di gruppo B - Consigliere
- insegnante di gruppo B - Segretario - istruttore di gruppo B e di gruppo C - Segretario

Nel regolamento di esecuzione di cui all' articolo 11, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, saranno indicate le apposite specializzazioni e le mansioni specifiche del personale inquadrato ai sensi del presente articolo.
All' articolo 19, secondo comma, quinta interlinea, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, viene soppresso il punto e virgola e vengono aggiunte le seguenti frasi:
<< o di un centro di formazione professionale; possono essere incaricati dell' insegnamento di materie inerenti la attività formativa del centro cui sono preposti o assegnati >>.

All' articolo 20, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, viene aggiunto il seguente punto:
<< - possono essere incaricati dell' insegnamento teorico e tecnico - pratico presso i centri di formazione professionale e di ogni altra attività nel settore didattico sulla base delle disposizioni impartite dalla direzione del centro >>.