LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 1978, n. 77

Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale in posizione di comando e trasferito alla Regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1978
Materia:
120.05 - Personale regionale
330.03 - Formazione professionale

Art. 21
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico agli appropriati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1978; a tale scopo gli stanziamenti dei capitoli 101, 105 e 106 vengono elevati rispettivamente di lire 190.000.000, di lire 75.000.000 e di lire 35.000.000.
All' onere complessivo di lire 300.000.000 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 3603 - << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1978.
Le spese per gli esercizi successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.