LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 1978, n. 77

Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale in posizione di comando e trasferito alla Regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1978
Materia:
120.05 - Personale regionale
330.03 - Formazione professionale

Art. 2
 
Il personale amministrativo, di ragioneria e tecnico viene inquadrato nella qualifica funzionale corrispondente alla carriera di appartenenza, secondo la seguente equiparazione:
Ispettore generale - Capo Servizio - Dirigente
Capo Sezione - Consigliere di I, II e III cl. - Consigliere
Carriera di concetto - Segretario
Carriera esecutiva - Coadiutore
Carriera ausiliaria - Commesso

Nel regolamento di esecuzione di cui all' articolo 11, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, saranno indicate le mansioni specifiche del personale inquadrato nella qualifica funzionale di commesso ed assegnato ai centri di formazione professionale.