LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 1978, n. 77

Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale in posizione di comando e trasferito alla Regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1978
Materia:
120.05 - Personale regionale
330.03 - Formazione professionale

Art. 18
 
Per l' applicazione dell' articolo 99, primo e secondo comma, della legge regionale n. 48/1975, al personale, in posizione di comando, inquadrato ai sensi della legge medesima ed al personale, in posizione di comando o trasferito, inquadrato ai sensi del Titolo II della presente legge, si ha riguardo all' anzianità di effettivo servizio richiesta per il conseguimento della classe o qualifica immediatamente superiore a quella posseduta alla data di inquadramento, alla retribuzione in godimento ed a quella prevista per la suddetta classe o qualifica, secondo la normativa vigente presso l' Amministrazione di provenienza.
Il beneficio di cui al precedente comma non si applica al personale, in posizione di comando, inquadrato ai sensi della legge regionale n. 48/1975, cui siano stati attribuiti i tre aumenti periodici di stipendio previsti dall' articolo 105, primo comma, della legge medesima, ovvero sia stato inquadrato in qualifica superiore a quella posseduta nella Amministrazione di provenienza.
La domanda per il conseguimento del beneficio di cui al primo comma deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il beneficio suindicato non può, comunque, avere effetto anteriore alla data d' inquadramento.
Al personale proveniente dal ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, ed inquadrato ai sensi della presente legge, in luogo dei benefici previsti dall' articolo 99, primo e secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, sono attribuiti a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge tre scatti biennali, anche virtuali, con effetto dalla data dell' inquadramento.