LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 1978, n. 77

Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale in posizione di comando e trasferito alla Regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1978
Materia:
120.05 - Personale regionale
330.03 - Formazione professionale

Art. 17
 
Ai fini della determinazione dell' anzianità nella qualifica d' inquadramento, l' anzianità maturata dal personale comandato o trasferito, presso l' Amministrazione di provenienza, nella corrispondente carriera è valutata per intero. È valutato per metà il servizio eventualmente prestato in carriera immediatamente inferiore.
Per il personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento l' anzianità maturata nel ruolo di provenienza viene valutata per metà e per non più di cinque anni. Viene comunque valutata per intero l' anzianità maturata in posizione di comando presso la Regione.
Il limite della valutazione per non più di cinque anni, di cui al comma precedente, non si osserva ai fini della partecipazione ai concorsi interni di cui all' articolo 32 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.