LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 1978, n. 77

Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale in posizione di comando e trasferito alla Regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1978
Materia:
120.05 - Personale regionale
330.03 - Formazione professionale

Art. 14
 
Per il personale di cui ai precedenti articoli 12 e 13, che presso l' Amministrazione di provenienza appartenga alla carriera direttiva, l' inquadramento nella qualifica funzionale di dirigente ovvero in quella di consigliere, si effettua secondo la seguente equiparazione:
- Dirigente superiore o equiparato;
Primo dirigente o equiparato;
Ispettore generale o Direttore di divisione o
equiparato, anche ad esaurimento - dirigente
- altre qualifiche della carriera direttiva - consigliere

Per il personale di cui ai precedenti articoli 12 e 13 che presso l' Amministrazione di provenienza appartenga alla categoria degli operai, l' inquadramento si effettua secondo la seguente equiparazione:
- operaio comune - commesso
- operaio qualificato - agente tecnico
- operaio specializzato - coadiutore