LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 giugno 1978, n. 75

Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/06/1978
Materia:
120.10 - Nomine di competenza regionale

Art. 8 quater
 Cessazione dall'ufficio
Entro tre mesi successivi alla cessazione dall' ufficio i soggetti indicati nell' articolo 8 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al primo comma, n. 1), dell' articolo 8/bis, intervenute dopo l' ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche, come prevista al n. 2) del comma medesimo.
Si applica l' ultimo comma dell' articolo 8 bis.
Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di riconferma del soggetto.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, primo comma, L. R. 41/1987