LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1978, n. 70

Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 26 luglio 1976, n. 34, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63 e 24 aprile 1978, n. 25, concernenti il ripristino di opere pubbliche, le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/06/1978
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 15
 
Il terzo comma dell' articolo 18 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:
<< Alla concessione dei contributi provvede il Sindaco e l' erogazione degli stessi avviene di norma:
1) nella misura del 50% dell' importo del contributo concesso, dopo l' accertamento dell' avvenuto inizio dei lavori;
2) nella misura dell' ulteriore 40% dopo l' accertamento della conformità dei lavori al progetto approvato e dell' avvenuta esecuzione di almeno il 50% dei lavori previsti in progetto;
3) nella misura restante, pari alla rata di saldo del contributo spettante, dopo l' ultimazione dei lavori e l' accertamento della regolare esecuzione degli stessi, da parte dei gruppi di cui all' articolo 7, lettera b) della presente legge o in mancanza da tecnici appositamente incaricati dal Sindaco. >>