LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1978, n. 70

Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 26 luglio 1976, n. 34, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63 e 24 aprile 1978, n. 25, concernenti il ripristino di opere pubbliche, le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  23/06/1978
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 13
 
All' articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come integrato con l' articolo 4 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, è aggiunto il seguente comma:
<< L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata, su richiesta degli interessati, a sostenere le spese di cui al precedente secondo comma, punto b) e terzo comma, affidando l' incarico della progettazione ai gruppi di cui al punto b) del primo comma dell' articolo 7 e alle Società di cui al primo comma dell' articolo 87 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63. >>

(1)
I progetti redatti ai sensi del precedente comma non sono soggetti al termine di presentazione previsto dallo articolo 6, secondo comma - lettera b) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30
Note:
1Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 60, primo comma, L. R. 35/1979