LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 giugno 1978, n. 63

Integrazione della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36 - Contributi agli Enti ospedalieri per l' acquisto di attrezzature sanitarie, nonché di arredamenti, utensili ed attrezzature tecnico - economali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/06/1978
Materia:
420.04 - Edilizia ospedaliera

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
CAPO I
 << Integrazione della legge regionale
31 dicembre 1965, n. 36 >>
Art. 1
 
Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, così come sostituito dallo articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 52, è autorizzato, per ciascuno degli esercizi 1978 e 1979, un limite di impegno di lire 1.000 milioni.
Le annualità relative fanno carico ai diversi esercizi come segue:
- esercizio 1978 lire 1.000 milioni - esercizi dal 1979 al 1997 lire 2.000 milioni - esercizio 1998 lire 1.000 milioni

L' onere complessivo di lire 7.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 1.000 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978, fa carico al capitolo 6626 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 7.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l' esercizio 1978.
Al predetto onere di lire 7.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 6 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
CAPO II
 Contributi agli Enti ospedalieri per l' acquisto di
attrezzature sanitarie, nonché di arredamenti, utensili ed
attrezzature tecnico - economali
Art. 2
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l' importo di lire 6.000 milioni, agli enti pubblici ospedalieri contributi in capitale sino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile per l' acquisto di attrezzature sanitarie nonché di arredamenti, utensili ed attrezzature tecnico - economali.
Art. 3
 
Le domande di concessione dei contributi di cui al precedente art. 2 dovranno pervenire all' Assessorato della igiene e della sanità entro 20 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
 
Il programma degli interventi da attuare in applicazione del presente capo è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' igiene ed alla sanità.
Le modalità di erogazione dei contributi sono stabilite dalla Giunta regionale.
Art. 5
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria XI - il capitolo 6634 con la denominazione: << Contributi in conto capitale agli enti pubblici ospedalieri per l' acquisto di attrezzature sanitarie, nonché di arredamenti, utensili ed attrezzature tecnico - economali >> e con lo stanziamento di lire 6.000 milioni per l' esercizio 1978.
Al predetto onere di lire 6.000 milioni si fa fronte come segue:
- per lire 1.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 6 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);
- per lire 3.047 milioni con la maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 404 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978;
- per i restanti 1.953 milioni con la maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 712 del precitato stato di previsione dell' entrata.

Art. 6
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.