LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 giugno 1978, n. 51

Contributi agevolati per il raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione di invalidità - vecchiaia - superstiti a favore dei lavoratori rimpatriati.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/06/1978
Materia:
240.02 - Emigrazione - Immigrazione
310.02 - Assistenza sociale

Art. 6
 
Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 2324 con la denominazione: << Contributi ai rimpatriati contemplati dallo articolo 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni, che siano rientrati in Regione, sugli oneri di riscatto determinati dall' INPS, a carico degli aventi titolo a pensione >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l' esercizio 1978, cui si provvede mediante utilizzo, ai sensi del I comma dell' articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1976 con l' articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 1978, n. 10.