LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 1978, n. 48

Interventi diversi nel settore agricolo - forestale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/06/1978
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
210.04 - Zootecnia
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 11
 
All' atto della concessione delle opere pubbliche di bonifica integrale, di bonifica montana e di sistemazione idraulico - forestale, ivi comprese le opere manutentorie, a Consorzi di bonifica o ad altri Enti pubblici, l' Amministrazione regionale ha facoltà di corrispondere anticipatamente una somma non superiore al 30 per cento dell' importo complessivo della concessione medesima.
La somma anticipata viene recuperata sulla parte degli stati di avanzamento il cui ammontare eccede i cinque decimi dell' importo di concessione.
Per le opere di cui al primo comma del presente articolo, assentite in concessione dopo l' entrata in vigore della presente legge, le somme derivanti da economie realizzate a seguito di ribassi d' asta o durante l' esecuzione dei lavori, potranno essere utilizzate sia per l' esecuzione di lavori che presentino il carattere d' imprevedibilità con riferimento al momento della redazione del progetto principale, sia per l' esecuzione di lavori originariamente non potuti prevedere, che abbiano il carattere di completamento e di adeguamento funzionale dell' opera.
Note:
1Integrata la disciplina del primo comma da art. 11, L. R. 74/1983
2Terzo comma interpretato da art. 12, comma 1, L. R. 10/1987
3Quarto comma interpretato da art. 1, comma 1, L. R. 25/1995
4Vedi la disciplina transitoria del quarto comma, stabilita da art. 1, comma 2, L. R. 25/1995
5Quarto comma abrogato da art. 1, comma 3, L. R. 25/1995