LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 maggio 1978, n. 33

Interventi regionali per agevolare la realizzazione di municipi e cimiteri.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/05/1978
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 3
 
Per le finalità di cui all' articolo 1 della presente legge è autorizzato, nell' esercizio 1978, il limite di impegno di lire 70.000.000.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 70 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 6869 con la denominazione: << Contributi annui costanti per la costruzione, la sistemazione, il rifacimento, la ristrutturazione, l' ampliamento ed il completamento di municipi, nonché per la costruzione, l' ampliamento e la sistemazione di cimiteri >> e con lo stanziamento complessivo di lire 280 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 70 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978.
All' onere complessivo di lire 280 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito Fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 9 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.