LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 aprile 1978, n. 25

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 26 luglio 1976, n. 34, 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/04/1978
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

TITOLO V
 Norme finanziarie
Art. 68
 
In relazione al disposto dell' articolo 8 della presente legge, la denominazione del capitolo 5722 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene così modificata: << Spese dirette per l' esecuzione di opere di riparazione strutturale, di adeguamento antisismico, di completamento e di restauro, degli edifici, nonché degli ambiti edilizi, rappresentativi di valori ambientali, storici, culturali ed etnici, non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del 1976 >>.
Gli oneri previsti dall' articolo 9 bis della legge regionale 20 giugno 1977 n. 30, inserito con l' articolo 10 della presente legge, e quelli previsti dall' articolo 37 della presente legge, fanno carico ai capitoli 5751, 5752, 5753 e 5754 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978.
In relazione al disposto dell' articolo 18 della presente legge, la denominazione del capitolo 5723 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene così modificata: << Spese dirette per l' acquisizione di edifici danneggiati da riattare, nonché quelle per i lavori di riparazione e restauro e per i lavori necessari per destinare il bene all' uso pubblico previsto >>.
Gli oneri previsti dall' articolo 38 della presente legge fanno carico al capitolo 5754 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978.
Gli oneri previsti dall' articolo 43 della presente legge fanno carico ai capitoli 5751 e 5752 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978.
Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli 5722, 5723 e 5754 indicati ai commi precedenti saranno determinati, ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare speciale.
Art. 69
 
All' articolo 91, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, la locuzione: << ..... dagli articoli 50, 51 >> è sostituita dalla locuzione: << ..... dagli articoli 50, secondo comma, e 51, secondo comma >>.
A parziale modifica di quanto disposto dal primo comma dell' articolo 93 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, gli oneri derivanti dall' articolo 67 della predetta legge relativi al personale assunto dai Comuni, fanno carico al capitolo 351 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978.
A modifica di quanto disposto dall' ultimo comma dell' articolo 93 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, per le finalità previste dall' articolo 87 della legge medesima viene istituito << per memoria >> nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria Generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria III - il capitolo 325 con la denominazione: << Spese dirette per le prestazioni e gli adempimenti tecnici svolti da Società di progettazione e per la consulenza e collaborazione di Società ed Enti specializzati >>.
In relazione al disposto dell' articolo 49 della presente legge, la denominazione del capitolo 323 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene così modificata: << Spese per il primo impianto degli uffici di piano delle Comunità montane, ivi comprese quelle per il personale necessario per un biennio >>.
In relazione al disposto dell' articolo 54 della presente legge, la denominazione del capitolo 5755 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene così modificata: << Finanziamenti per l' attuazione di programmi comunali annuali degli interventi edilizi, nonché per la redazione degli strumenti urbanistici >>.
Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli 323, 325, 351 e 5755 indicati ai commi precedenti saranno determinati, ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare speciale.
Art. 70
 
La denominazione del capitolo 5759 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, viene così modificata: << Contributi pluriennali costanti sulla parte della spesa eccedente i contributi regionali previsti dagli articoli 50, primo comma, 51, primo comma, 56 e 57 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 >>.
Art. 71
 
Per i fini previsti dal quarto comma dell' articolo 82 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come inserito dall' articolo 64 della presente legge, viene istituito << per memoria >> nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 6414 con la denominazione: << Finanziamenti per i lavori urgenti di ripristino di strade provinciali già eseguiti o in corso di esecuzione alla data del 31 marzo 1978 e non assistiti da altro contributo o concorso finanziario statale o regionale >>.
Gli stanziamenti da iscriversi al precitato capitolo 6414 saranno determinati ai sensi del primo comma dello articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare speciale.
Art. 72
 
Gli oneri previsti dall' articolo 16 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, fanno carico al capitolo 527 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978.
Art. 73
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.