LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 aprile 1978, n. 25

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 26 luglio 1976, n. 34, 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/04/1978
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 46
 
I progetti delle opere redatti dai gruppi di tecnici, di cui all' articolo 7, primo comma, lettere a) e b) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, non sono soggetti ad alcun parere tecnico da parte di organi regionali.
I progetti esecutivi elaborati ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, qualora non soggetti alle disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, saranno consegnati ai Comuni corredati da una asseverazione del progettista dalla quale risultino essere state osservate le norme di cui all' articolo 15 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 ed il paragrafo C9 del DM 3 marzo 1975.
L' assolvimento di detto obbligo assorbe gli adempimenti di cui agli articoli 17, 18 e 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.