LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 aprile 1978, n. 25

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 26 luglio 1976, n. 34, 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/04/1978
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 34
I soggetti interessati a beneficiare degli interventi previsti al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, i quali abbiano ultimato, entro la data di decorrenza dei decreti del Presidente della Giunta regionale di cui al primo comma dell' articolo 4 della stessa legge, i lavori di riparazione dei danni conseguenti al sisma del maggio 1976 ed abbiano subito ulteriori danni per effetto degli eventi sismici successivi, ovvero i quali non abbiano per qualsiasi altra causa presentato nel termine posto dall' articolo 6, primo comma, della stessa legge, la domanda ivi prevista, sono autorizzati ad inoltrare, con le modalità stabilite, detta domanda entro il sessantesimo giorno dall' entrata in vigore della presente legge.
I soggetti suddetti, qualora intendano operare nelle forme di cui all' articolo 6, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono tenuti a presentare la dichiarazione ivi prevista entro il termine suindicato.
In tale ultimo caso, l' impegnativa di cui al predetto articolo 6, quarto comma, deve essere inoltrata entro gli ulteriori 20 giorni.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 94, comma 1, L. R. 26/1988
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 152, comma 1, L. R. 50/1990
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 60, comma 1, L. R. 48/1991