LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

TITOLO V
 Interventi per il ripristino
e la ricostruzione di opere pubbliche
di interesse locale e regionale
Art. 75
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare:
1) Il ripristino di opere ed impianti pubblici non irrimediabilmente danneggiati dal sisma ed i cui lavori non siano già stati autorizzati; il ripristino può comprendere pure l' ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l' adattamento ed il miglioramento delle opere ed impianti predetti per assicurare una maggiore funzionalità rispetto ai fini cui sono destinati;
2) la ricostruzione di opere ed impianti pubblici distrutti o demoliti per effetto del sisma, con possibilità di utilizzare soluzioni progettuali quantitativamente e qualitativamente idonee a garantire la loro migliore funzionalità rispetto ai fini cui sono preordinati, ovvero, in via alternativa, qualora ciò si renda economicamente più conveniente, l' acquisto di immobili anche da riparare, ampliare, completare, ristrutturare o, comunque, da adattare e migliorare, al fine di renderli funzionali all' uso cui erano destinate le opere ed impianti distrutti o demoliti e da sostituire;
3) l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l'adeguamento e il miglioramento di opere, impianti ed edifici di proprietà pubblica, anche a prescindere dall'effettivo utilizzo degli stessi e ancorché già ammessi ai benefici di cui alla legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, che richiedono interventi per la loro fruibilità;
4) la costruzione di opere ed impianti pubblici ritenuta necessaria per il completamento del processo di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate, ovvero in via alternativa, qualora ciò si renda economicamente più conveniente, l' acquisto di immobili anche da riparare, ampliare, completare, ristrutturare o, comunque, da adattare e migliorare, al fine di renderli funzionali all' uso pubblico previsto;
5) il mutamento della destinazione d' uso degli edifici accompagnato da opere edilizie di ristrutturazione, ampliamento, completamento, adattamento e di miglioramento;
5 bis) il completamento funzionale degli edifici assistiti dai finanziamenti recati dalla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.

Gli interventi di cui al comma precedente comprendono pure gli arredi e le attrezzature relative, necessari per assicurare adeguati livelli di ricettività e funzionalità ai pubblici servizi cui sono destinati.
L' Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a finanziare, nei limiti di quanto previsto dal primo comma, punti 1, 2 e 3, il ripristino, la ricostruzione, l' ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l' adattamento ed il miglioramento di opere di pubblica utilità, nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario e sportivo - ricreativo, previa stipulazione, da parte del proprietario, di apposita convenzione con l' Amministrazione del Comune in cui si trova l' opera, al fine, tra l' altro, di assicurare la destinazione della stessa al pubblico servizio per un periodo non inferiore a cinque anni. In presenza di comprovati motivi l' Assessore delegato alla ricostruzione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comune nel cui territorio è situata l' opera, può autorizzare, prima della scadenza della predetta convenzione, l' alienazione ovvero il cambiamento anche parziale della precedente destinazione.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 1, terzo comma, L. R. 45/1978
2Parole aggiunte al primo comma da art. 8, primo comma, L. R. 70/1978
3Integrata la disciplina del terzo comma da art. 47, primo comma, L. R. 35/1979
4Derogata la disciplina del terzo comma da art. 47, secondo comma, L. R. 35/1979
5Integrata la disciplina del primo comma da art. 48, primo comma, L. R. 35/1979
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 50, primo comma, L. R. 35/1979
7Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 46/1980
8Integrata la disciplina del primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 46/1980
9Integrata la disciplina del primo comma da art. 39, primo comma, L. R. 2/1982
10Integrata la disciplina del terzo comma da art. 40, primo comma, L. R. 2/1982
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, primo comma, L. R. 2/1982
12Parole aggiunte al primo comma da art. 34, primo comma, L. R. 53/1984
13Parole sostituite al primo comma da art. 35, primo comma, L. R. 53/1984
14Terzo comma interpretato da art. 31, primo comma, L. R. 25/1985
15Parole aggiunte al primo comma da art. 23, primo comma, L. R. 55/1986
16Parole sostituite al primo comma da art. 23, primo comma, L. R. 55/1986
17Integrata la disciplina del primo comma da art. 24, primo comma, L. R. 55/1986
18Derogata la disciplina del terzo comma da art. 58, secondo comma, L. R. 55/1986
19Primo comma interpretato da art. 29, comma 1, L. R. 50/1990
20Integrata la disciplina del terzo comma da art. 30, comma 1, L. R. 50/1990
21Derogata la disciplina del secondo comma da art. 111, comma 4, L. R. 50/1990
22Integrata la disciplina dell'articolo da art. 146, comma 1, L. R. 50/1990
23Integrata la disciplina del terzo comma da art. 18, comma 1, L. R. 48/1991
24Integrata la disciplina del terzo comma da art. 69, comma 1, L. R. 48/1991
25Integrata la disciplina del terzo comma da art. 76, comma 4, L. R. 48/1991
26Terzo comma interpretato da art. 20, comma 1, L. R. 37/1993
27Parole aggiunte al terzo comma da art. 21, comma 1, L. R. 37/1993
28Integrata la disciplina dell'articolo da art. 98, comma 1, L. R. 37/1993
29Integrata la disciplina dell'articolo da art. 129, L. R. 37/1993
30Articolo interpretato da art. 32, comma 1, L. R. 40/1996
31Parole aggiunte al primo comma da art. 33, comma 1, L. R. 40/1996
32Integrata la disciplina del primo comma da art. 33, comma 2, L. R. 40/1996
33Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, comma 1, L. R. 40/1996
34Parole sostituite al primo comma da art. 137, comma 19, L. R. 13/1998
35Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 52, L. R. 13/1998
36Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 59, L. R. 13/1998
37Primo comma interpretato da art. 14, comma 1, L. R. 13/2000
38Integrata la disciplina del terzo comma da art. 5, comma 85, L. R. 4/2001
39Parole sostituite al primo comma da art. 15, comma 35, L. R. 13/2002
40Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 59, L. R. 12/2009
41Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 60, L. R. 12/2009
42Parole sostituite al terzo comma da art. 76, comma 1, L. R. 17/2010
Art. 76
Le Amministrazioni, cui spetta provvedere secondo le norme ordinarie - eccezion fatta per le opere di competenza delle Province di Udine e Pordenone, dei Comuni, nonché delle Comunità montane e della Comunità collinare per le quali trova applicazione il disposto del Titolo II, articolo 20 della presente legge - presentano alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, il programma degli interventi da realizzare, ai sensi dell' articolo precedente, con l' ordine di priorità degli stessi, corredato da una relazione tecnica ed economica.
Il programma degli interventi di cui al presente articolo è approvato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 31, primo comma, L. R. 29/1973
2Parole sostituite al primo comma da art. 9, primo comma, L. R. 70/1978
3Parole aggiunte al primo comma da art. 49, primo comma, L. R. 35/1979
4Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 46/1980
5Integrata la disciplina del primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 46/1980
6Parole aggiunte al primo comma da art. 41, primo comma, L. R. 2/1982
7Parole soppresse al primo comma da art. 37, primo comma, L. R. 53/1984
8Quarto comma abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 26/1988
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 31, comma 2, L. R. 50/1990
10Parole soppresse al primo comma da art. 31, comma 1, L. R. 50/1990
11Secondo comma abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 50/1990
12Terzo comma abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 50/1990
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 98, comma 1, L. R. 37/1993
14Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 52, L. R. 13/1998
15Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 31, L. R. 2/2000
Art. 77
 
Alla progettazione delle opere comprese nel programma approvato, ai sensi del precedente articolo, ed alla gestione dei relativi lavori, provvede l' Amministrazione od il proprietario interessati.
Sono soggetti ad esame e parere tecnico da parte degli organi tecnici regionali secondo la disciplina vigente in materia soltanto i progetti generali di acquedotti, di fognatura con i relativi impianti di depurazione, di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi, nonché i progetti di opere ospedaliere.
I pareri di cui sopra vanno resi entro 30 giorni dalla comunicazione.
I progetti delle opere di cui all' ultimo comma dello articolo 75 sono approvati dal Consiglio comunale del Comune sul cui territorio insiste l' opera.
Note:
1Quarto comma abrogato da art. 63, primo comma, L. R. 25/1978
Art. 78
 
Per la progettazione, realizzazione e successiva gestione delle opere ed impianti, l' Amministrazione regionale favorisce e promuove la costituzione di appositi consorzi tra gli enti interessati.
Le Amministrazioni ed i proprietari interessati possono delegare la progettazione delle opere e la gestione dei relativi lavori alle Province, alle Comunità montane, ai Consorzi di bonifica, ad altri Consorzi pubblici, o ad enti pubblici.
Nei casi di cui ai commi precedenti, i progetti e gli altri elaborati tecnici non sono sottoposti al visto di cui al quarto comma dell' articolo precedente.
Art. 79
Gli interventi relativi alle opere comprese nel programma di cui all' articolo 76 sono a carico della Regione entro i limiti massimi di importo fissati per ciascun intervento ammesso.
La spesa a carico della Regione comprende pure una quota per spese generali e di collaudo non superiore al 12% dell' importo di progetto.
Per il finanziamento degli interventi di cui ai commi precedenti, l' Amministrazione regionale è autorizzata - previa presentazione della deliberazione, divenuta efficace, di adozione del progetto esecutivo dell' opera ovvero della deliberazione di cui all' articolo 77, ultimo comma - a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante dell' Amministrazione interessata, oppure, per le opere di cui all' articolo 75, ultimo comma, a favore del Sindaco del Comune, entro la cui circoscrizione si trovano le opere stesse.
Nei casi di cui al precedente articolo 78, l' apertura di credito viene disposta in nome e per conto degli interessati e su richiesta degli stessi direttamente a favore dei legali rappresentanti delle Province, delle Comunità e dei Consorzi o di altri enti pubblici.
Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 25, comma 1, L. R. 26/1988
2Articolo interpretato da art. 26, comma 1, L. R. 26/1988
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 21, L. R. 13/1998
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 31, L. R. 2/2000
5Parole sostituite al secondo comma da art. 14, comma 9, L. R. 13/2000
6Integrata la disciplina del secondo comma da art. 14, comma 10, L. R. 13/2000
Art. 80
 
L' accertamento dello stato di avanzamento dei lavori è effettuato in via esclusiva dallo stesso ente interessato - dal Comune per il caso di cui all' articolo 75, ultimo comma - il cui legale rappresentante appone il visto di regolarità sui relativi documenti.
La Direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio può verificare nel corso dei lavori la conformità degli stessi al progetto esecutivo.
Nel caso in cui la Direzione provinciale dei lavori pubblici accerti la non conformità dei lavori al progetto esecutivo od altre irregolarità, ne darà comunicazione al Segretario generale straordinario per l' adozione dei conseguenti provvedimenti da parte del Presidente della Giunta regionale.
Compete altresì al Direttore provinciale dei lavori pubblici esprimere il parere sulla individuazione delle aree, di cui al secondo comma dell' articolo 10 della legge 5 aprile 1975, n. 412, e comunque ogni altro giudizio di idoneità delle aree eventualmente previsto dalle leggi vigenti per la costruzione di edifici scolastici. La pronuncia del Direttore provinciale dei lavori pubblici, nei casi previsti dalla legge, ha l' effetto di vincolare immediatamente e direttamente le aree stesse.
I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi cimiteri, devono essere preceduti da uno studio tecnico della località specialmente per quanto riguarda l' ubicazione, l' orografia, l' estensione del terreno e la natura fisico - chimica del suolo, la profondità e direzione della falda freatica.
Sugli stessi, il parere di cui all' articolo 53 del DPR 21 ottobre 1975, n. 803, è reso dal competente medico provinciale, sentito, ove occorra, un geologo.
Art. 81
In deroga alle norme vigenti in materia, gli atti di collaudo relativi ad opere, lavori e forniture comunque finanziati, anche in parte, con la presente legge sono approvati da parte dell' Ente beneficiario e, per le opere di cui all' articolo 75, ultimo comma, dal Consiglio comunale; al Presidente della Giunta regionale è riservata la nomina del collaudatore.
Ad avvenuta realizzazione dell' opera ammessa a finanziamento ed entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori e delle relative espropriazioni, il legale rappresentante dell' Ente beneficiario provvederà ad inviare all' Amministrazione regionale concedente una dichiarazione attestante che i fondi somministrati sono stati spesi per la realizzazione dell' opera medesima corredata dai certificati di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori regolarmente approvati.
Note:
1Derogata la disciplina del secondo comma da art. 10, primo comma, L. R. 48/1978
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 25, primo comma, L. R. 55/1986
3Articolo sostituito da art. 26, primo comma, L. R. 55/1986
4Parole aggiunte al secondo comma da art. 32, comma 1, L. R. 50/1990
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 5, L. R. 48/1991
6Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 81, L. R. 4/2001
7Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 72, L. R. 1/2003
8Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 10, L. R. 6/2013
Art. 82
 
Possono essere ammessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge anche i lavori di cui all' articolo 75, primo comma, punti 2, 3 e 4 - limitatamente a quelli strettamente funzionali ad insediamenti abitativi definitivi -, eventualmente già eseguiti od in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della stessa.
Sono parimenti ammessi ai finanziamenti previsti dal presente Titolo anche le opere e lavori già eseguiti dai Comuni strettamente necessari e connessi con la installazione di prefabbricati definitivi avuti in donazione e destinati in locazione ad alloggio per i sinistrati.
Per gli edifici pubblici e le opere pubbliche dei Comuni od altri enti pubblici in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, ancorché non danneggiati dal terremoto, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere il maggior costo della perizia suppletiva e di variante rispetto quello del progetto originario già ammesso a concorso finanziario statale o regionale, derivante dalla necessità di adeguamento antisismico e di completamento del progetto originario stesso, nonché a sostenere la spesa per quei lotti del progetto generale già approvato non ammessi ad alcun contributo o concorso finanziario statale o regionale.
Gli interventi di cui al comma precedente e di cui al secondo comma dell' articolo 75, sono estesi anche agli edifici di pubblica utilità del settore assistenziale ed igienico - sanitario anche se i lavori di costruzione o di ristrutturazione sono stati iniziati dopo il 6 maggio 1976.
Possono altresì essere ammessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge anche i lavori urgenti di ripristino di strade provinciali già eseguiti o in corso di esecuzione alla data del 31 marzo 1978 e non assistiti da altro contributo o concorso finanziario statale o regionale.
Per le finalità di cui ai precedenti commi, si seguono, in quanto compatibili, le modalità previste dal presente Titolo V.
Note:
1Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 64, primo comma, L. R. 25/1978
2Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 12, primo comma, L. R. 70/1978
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 50, primo comma, L. R. 35/1979
4Parole aggiunte al terzo comma da art. 51, primo comma, L. R. 35/1979
5Parole aggiunte al quarto comma da art. 51, secondo comma, L. R. 35/1979
Art. 83
 
Ai fini di un' idonea sistemazione idrogeologica dei territori colpiti dal sisma, l' Amministrazione regionale, anche in coordinamento con gli interventi statali nel settore, è autorizzata a finanziare ulteriori interventi da eseguirsi ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2, e rispettivamente della legge regionale 18 novembre 1976, n. 62, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 84
 
All' Amministrazione regionale spetta di esercitare, anche in forma ispettiva e nei modi che verranno a tal fine stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, l' alta vigilanza sugli adempimenti previsti dalla presente legge e sulla conformità alle prescrizioni della stessa delle opere eseguite con i benefici relativi.
Art. 85
 
Per l' esecuzione degli interventi, già ammessi al finanziamento previsto dall' articolo 35 del decreto - legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e deliberati dopo il 30 aprile 1977 dagli enti interessati, nonché per l' esecuzione degli interventi da ammettere al predetto finanziamento, trova applicazione, per quanto attiene l' ambito di operatività e le procedure relative, la disciplina delle opere di prevenzione e soccorso da calamità naturali nelle zone terremotate, di cui alla legge regionale 18 novembre 1976, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni.
Note:
1Articolo interpretato da art. 65, primo comma, L. R. 25/1978