LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO III
 Edilizia agevolata
Art. 71
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi straordinari nel settore dell' edilizia agevolata per la costruzione di alloggi in proprietà divisa da parte di cooperative fra sinistrati non proprietari o non titolari di diritti reali di godimento di unità abitative i quali alla data del 6 maggio 1976 risiedevano da almeno due anni in uno dei Comuni terremotati, ovvero fra emigrati.
Per le finalità di cui al comma precedente l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi una tantum fino al 75% della spesa ritenuta ammissibile.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a finanziare interventi straordinari da effettuarsi ai sensi del Titolo III della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni nei Comuni classificati come disastrati o gravemente danneggiati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.
Il Presidente della Giunta regionale, in applicazione dell' articolo 48 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è autorizzato a prevedere per le finalità di cui al comma precedente - in relazione ai maggiori costi conseguenti alle strutture antisismiche - limiti di somma ed unità di contributo maggiori rispetto a quelli in atto nel resto del territorio regionale.
Note:
1Aggiunti dopo il secondo comma 2 commi da art. 46, primo comma, L. R. 35/1979
2Integrata la disciplina del terzo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 23/1981
3Integrata la disciplina del quarto comma da art. 1, secondo comma, L. R. 23/1981
4Integrata la disciplina del terzo comma da art. 40, primo comma, L. R. 64/1983
5Integrata la disciplina del quarto comma da art. 40, primo comma, L. R. 64/1983
6Integrata la disciplina del terzo comma da art. 3, L. R. 43/1984
7Integrata la disciplina del quarto comma da art. 3, L. R. 43/1984
8Parole aggiunte al primo comma da art. 32, primo comma, L. R. 53/1984
9Aggiunti dopo il primo comma 4 commi da art. 32, secondo comma, L. R. 53/1984
10Integrata la disciplina del primo comma da art. 33, primo comma, L. R. 53/1984
11Integrata la disciplina del primo comma da art. 84, primo comma, L. R. 55/1986
12Parole soppresse al primo comma da art. 28, comma 1, L. R. 50/1990
13Secondo comma abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 50/1990
14Terzo comma abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 50/1990
15Quarto comma abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 50/1990
16Quinto comma abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 50/1990
17Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 63, L. R. 13/1998
18Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 65, L. R. 13/1998