LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

TITOLO IV
 Interventi straordinari nei settori dell' edilizia
residenziale pubblica e dell' edilizia convenzionata e
agevolata
CAPO I
 Edilizia residenziale pubblica
Art. 68
 
Al fine di sopperire alle più impellenti esigenze abitative delle popolazioni colpite, l' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi straordinari nel settore dell' edilizia residenziale pubblica per:
1) la ricostruzione degli alloggi degli Istituti Autonomi Case Popolari distrutti o demoliti per effetto del sisma;
2) la ricostruzione degli alloggi dei Comuni già assegnati in locazione semplice, distrutti o demoliti per effetto del sisma;
3) la costruzione da parte degli Istituti Autonomi Case Popolari, territorialmente competenti, di alloggi da assegnare in locazione semplice, ai sensi della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni, anche in deroga al limite posto dall' articolo 10 della stessa legge ed aventi le caratteristiche previste dall' articolo 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fatte salve le diverse tipologie consentite dagli strumenti urbanistici già approvati, ai seguenti soggetti:
a) sinistrati, non proprietari di immobili, residenti in Comuni delle zone terremotate;
b) sinistrati, già proprietari di immobili distrutti o demoliti per effetto del sisma, che rinuncino alla ricostruzione dell' alloggio in proprietà ed al contributo loro spettante, ai sensi del precedente Titolo III della presente legge;
c) ricoverati negli alloggi provvisori per motivi connessi alla perdita dell' alloggio a causa degli eventi sismici. Il requisito del ricovero è documentato mediante apposita attestazione del Sindaco del Comune di residenza dell'aspirante;
4) la costruzione di alloggi in proprietà indivisa da parte di cooperative fra sinistrati non proprietari di immobili o fra emigrati non proprietari, a pena di revoca del beneficio concesso in caso di inadempienza.

La localizzazione degli interventi di cui al punto 2 del precedente comma dovrà aver luogo nell' ambito dei piani di zona in vigore, o da adottare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero nelle aree indicate ai sensi dell' articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni.
I Comuni sono autorizzati ad acquistare in proprietà edifici di civile abitazione, eventualmente anche da ultimare o da ristrutturare, per assegnarli in locazione agli aventi titolo ai benefici previsti dalla presente legge e in via subordinata ai soggetti ricoverati negli alloggi provvisori per motivi connessi alla perdita dell'alloggio a causa degli eventi sismici. In caso di morte o rinuncia dei soggetti anzidetti dopo la concessione del finanziamento regionale, l'assegnazione degli alloggi è effettuata, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, così come modificato dall'articolo 20 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, a soggetti privi di alloggio già residenti o che intendano trasferire la propria residenza, in mancanza dei quali il Comune è autorizzato ad alienare gli alloggi o a mutarne la destinazione d'uso nel rispetto dello strumento urbanistico vigente.
I Comuni sono altresì autorizzati ad acquistare in proprietà, per le medesime finalità di cui al precedente comma, edifici già destinati ad attività produttiva o ad uso misto, eventualmente da ristrutturare ed adattare a scopi abitativi.
L' assegnazione in locazione degli alloggi è subordinata alla rinuncia, da parte dell' interessato, ai contributi spettantigli.
L' alienazione degli immobili in favore dei Comuni non comporta violazione dei divieti posti dagli articoli 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni. Qualora il negozio di alienazione abbia ad oggetto un immobile, assistito da contributo, ancora in corso di costruzione o di ristrutturazione, il Comune certifica lo stato di attuazione dell' opera e ne determina le relative spese. Al soggetto beneficiario viene riconosciuta la corrispondente quota di contributo in conto capitale, anche in via di riammissione, ai sensi dell' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive integrazioni. Con il relativo provvedimento comunale viene revocata la restante quota di beneficio. Con provvedimento regionale è revocato, con effetto dal negozio di alienazione, il contributo in conto interessi o in annualità costanti eventualmente concesso. ;
Per gli interventi di cui ai precedenti settimo ed ottavo comma trovano applicazione le disposizioni dell' articolo 69, primo comma.
Al fine di sopperire alle esigenze, di cui al primo comma, punto 3), del presente articolo gli Istituti Autonomi Case Popolari sono altresì autorizzati ad acquisire in proprietà edifici di civile abitazione, eventualmente anche da ultimare o da ristrutturare. Trovano applicazione le disposizioni previste dal precedente decimo comma.
Gli alloggi ricostruiti ai sensi del primo comma, punto 1) del presente articolo possono - a richiesta degli interessati - essere riassegnati in regime di locazione con patto di futura vendita a favore di quegli inquilini che già godevano di tale forma di assegnazione sugli alloggi distrutti o demoliti per effetto del sisma.
Il nuovo rapporto è disciplinato dall' articolo 22, commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26.
La durata di 25 anni, di cui al terzo comma dell' articolo 22 della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, è ridotta - salva la non restituzione delle rate di riscatto già pagate - di un numero di anni pari a quelli intercorsi tra la stipula dell' originario contratto di locazione con patto di futura vendita e l' evento calamitoso che ha determinato la distruzione o demolizione dell' alloggio.
Qualora gli aventi diritto si trovassero alla data del 6 maggio 1976 nella condizione di aver già riscattato completamente l' alloggio e con il contratto in via di perfezionamento, possono accedere ai benefici previsti dall' articolo 41 della presente legge.
In deroga alla normativa vigente in materia di edilizia sovvenzionata, i soggetti appartenenti alle categorie di cui al primo comma, numero 3, lettere a), b) e c), e loro familiari conviventi, concorrono all' assegnazione degli alloggi anche se privi dei requisiti soggettivi per l' accesso agli alloggi di edilizia sovvenzionata, ivi compreso il requisito della residenza o dello svolgimento dell'attività lavorativa nel Comune o nei Comuni indicati nel bando di concorso indetto dall'IACP competente per territorio.
Essi seguono in graduatoria i richiedenti appartenenti alle categorie richiamate al comma precedente in possesso dei prescritti requisiti di legge.
A favore dei soggetti privi dei requisiti prescritti gli alloggi sono assegnati mediante sorteggio, applicandosi al riguardo le disposizioni generali in materia di locazione degli immobili di civile abitazione, esclusa la facoltà per l' Istituto proprietario di promuovere la risoluzione del rapporto per motivi diversi dall' inadempimento contrattuale.
All' assegnazione degli alloggi che eventualmente risultino ancora disponibili a seguito dell' applicazione dei commi precedenti si provvede ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di edilizia sovvenzionata.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 44, primo comma, L. R. 35/1979
2Aggiunti dopo il terzo comma 4 commi da art. 45, primo comma, L. R. 35/1979
3Aggiunti dopo il secondo comma 4 commi da art. 38, primo comma, L. R. 2/1982
4Parole aggiunte al primo comma da art. 29, primo comma, L. R. 53/1984
5Aggiunti dopo il primo comma 4 commi da art. 29, secondo comma, L. R. 53/1984
6Quinto comma interpretato da art. 30, primo comma, L. R. 53/1984
7Parole aggiunte al primo comma da art. 29, primo comma, L. R. 25/1985
8Aggiunti dopo il quindicesimo comma 4 commi da art. 29, primo comma, L. R. 25/1985
9Parole sostituite al primo comma da art. 21, primo comma, L. R. 55/1986
10Parole sostituite al settimo comma da art. 21, primo comma, L. R. 55/1986
11Nono comma sostituito da art. 21, primo comma, L. R. 55/1986
12Parole aggiunte all'undicesimo comma da art. 21, primo comma, L. R. 55/1986
13Parole aggiunte al sedicesimo comma da art. 21, primo comma, L. R. 55/1986
14Integrata la disciplina del primo comma da art. 84, primo comma, L. R. 55/1986
15Aggiunto dopo il settimo comma un comma da art. 21, comma 1, L. R. 26/1988
16Parole sostituite al decimo comma da art. 21, comma 2, L. R. 26/1988
17Parole sostituite all'undicesimo comma da art. 21, comma 3, L. R. 26/1988
18Integrata la disciplina dell'undicesimo comma da art. 22, comma 1, L. R. 26/1988
19Primo comma interpretato da art. 23, comma 1, L. R. 50/1990
20Settimo comma interpretato da art. 23, comma 1, L. R. 50/1990
21Parole soppresse al primo comma da art. 24, comma 1, L. R. 50/1990
22Secondo comma abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 50/1990
23Terzo comma abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 50/1990
24Quarto comma abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 50/1990
25Quinto comma abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 50/1990
26Settimo comma interpretato da art. 25, comma 1, L. R. 50/1990
27Dodicesimo comma interpretato da art. 25, comma 1, L. R. 50/1990
28Integrata la disciplina del settimo comma da art. 26, comma 1, L. R. 50/1990
29Integrata la disciplina del decimo comma da art. 27, comma 1, L. R. 50/1990
30Integrata la disciplina del settimo comma da art. 148, comma 1, L. R. 50/1990
31Parole aggiunte al terzo comma da art. 19, comma 1, L. R. 37/1993
32Integrata la disciplina del terzo comma da art. 36, comma 1, L. R. 40/1996
33Parole sostituite al terzo comma da art. 137, comma 18, L. R. 13/1998
34Integrata la disciplina del primo comma da art. 14, comma 18, L. R. 13/2000
35Integrata la disciplina del terzo comma da art. 15, comma 29, L. R. 13/2002
36Integrata la disciplina del terzo comma da art. 14, comma 18, L. R. 13/2000 nel testo modificato da art. 15, comma 34, L. R. 13/2002
Art. 69
 
Gli interventi, di cui al precedente articolo 68, primo comma, punti 1) e 2), sono a totale carico dell' Amministrazione regionale, la quale è autorizzata a tal fine a disporre aperture di credito, anche in deroga ai limiti vigenti per oggetto ed importo, con riguardo al punto 1) a favore del legale rappresentante degli enti interessati, e, con riguardo al punto 2), nei modi indicati al Titolo II, Capo V, articolo 40.
L' Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a concedere ai soggetti interessati contributi una tantum per gli interventi previsti al precedente articolo 68:
a) fino a coprire l' intera spesa ritenuta ammissibile, per gli interventi di cui al punto 3);
b) fino all' 85% della spesa ritenuta ammissibile, per gli interventi di cui al punto 4).

Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 31, primo comma, L. R. 53/1984
CAPO II
 Edilizia residenziale convenzionata
Art. 70
 
Per gli interventi straordinari da effettuarsi, ai sensi dell' articolo 16, secondo comma, della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, nelle zone terremotate - limitatamente a quelle delimitate, ai sensi dell' articolo 20 del decreto - legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell' articolo 11 del decreto - legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, nonché limitatamente alla costruzione di alloggi da destinare a sinistrati -, la misura stabilita all' ultimo comma dello stesso articolo 16 è ridotta all' 1,5% annuo - pari allo 0,75% semestrale - per gli interventi su aree cedute con diritto di superficie, ed al 3% annuo - pari all' 1,50% semestrale - per gli interventi su aree cedute in proprietà.
CAPO III
 Edilizia agevolata
Art. 71
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi straordinari nel settore dell' edilizia agevolata per la costruzione di alloggi in proprietà divisa da parte di cooperative fra sinistrati non proprietari o non titolari di diritti reali di godimento di unità abitative i quali alla data del 6 maggio 1976 risiedevano da almeno due anni in uno dei Comuni terremotati, ovvero fra emigrati.
Per le finalità di cui al comma precedente l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi una tantum fino al 75% della spesa ritenuta ammissibile.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a finanziare interventi straordinari da effettuarsi ai sensi del Titolo III della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni nei Comuni classificati come disastrati o gravemente danneggiati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.
Il Presidente della Giunta regionale, in applicazione dell' articolo 48 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è autorizzato a prevedere per le finalità di cui al comma precedente - in relazione ai maggiori costi conseguenti alle strutture antisismiche - limiti di somma ed unità di contributo maggiori rispetto a quelli in atto nel resto del territorio regionale.
Note:
1Aggiunti dopo il secondo comma 2 commi da art. 46, primo comma, L. R. 35/1979
2Integrata la disciplina del terzo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 23/1981
3Integrata la disciplina del quarto comma da art. 1, secondo comma, L. R. 23/1981
4Integrata la disciplina del terzo comma da art. 40, primo comma, L. R. 64/1983
5Integrata la disciplina del quarto comma da art. 40, primo comma, L. R. 64/1983
6Integrata la disciplina del terzo comma da art. 3, L. R. 43/1984
7Integrata la disciplina del quarto comma da art. 3, L. R. 43/1984
8Parole aggiunte al primo comma da art. 32, primo comma, L. R. 53/1984
9Aggiunti dopo il primo comma 4 commi da art. 32, secondo comma, L. R. 53/1984
10Integrata la disciplina del primo comma da art. 33, primo comma, L. R. 53/1984
11Integrata la disciplina del primo comma da art. 84, primo comma, L. R. 55/1986
12Parole soppresse al primo comma da art. 28, comma 1, L. R. 50/1990
13Secondo comma abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 50/1990
14Terzo comma abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 50/1990
15Quarto comma abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 50/1990
16Quinto comma abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 50/1990
17Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 63, L. R. 13/1998
18Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 65, L. R. 13/1998
CAPO IV
 Disposizioni procedurali
Art. 72
 
La programmazione degli interventi, di cui al presente Titolo IV, Capo I, articolo 68, punti 3 e 4, Capo II e Capo III, articolo 71, viene approvata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta stessa, sentiti gli Istituti Autonomi Case Popolari, il loro Consorzio, nonché i Comuni interessati.
A tal fine, la spesa ammissibile a finanziamento per gli interventi stessi verrà quantificata sulla base di appositi indici parametrici riferiti ad alloggi - tipo, avuto riguardo alla composizione del nucleo familiare degli assegnatari, da determinarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
All' erogazione dei contributi in favore degli Istituti Autonomi Case Popolari per le finalità di cui all' articolo 68 punto 3) si procede secondo quanto previsto dall' articolo 18 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48.
All' erogazione dei contributi in favore delle cooperative edilizie per le finalità di cui agli articoli 68 punto 4) e 71, si procede:
- nella misura del 50% del contributo spettante, dietro presentazione del verbale di consegna dei lavori, sottoscritto senza riserve dall' impresa;
- nella misura dell' ulteriore 40% dopo l'accertamento da parte della Segreteria generale straordinaria dell'avvenuta esecuzione di almeno il 70 % dei lavori previsti in progetto;
- nella misura restante, pari alla rata di saldo del contributo spettante, a seguito del collaudo regolarmente approvato.

Note:
1Derogata la disciplina del secondo comma da art. 22, comma 1, L. R. 26/1988
2Parole sostituite al quarto comma da art. 23, comma 1, L. R. 26/1988
Art. 73
 
Le attribuzioni che la legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni demanda all' Assessorato regionale dei lavori pubblici sono assunte e vengono esercitate, avuto riguardo a quanto previsto dal presente Titolo IV, dalla Segreteria generale straordinaria, istituita dalla legge regionale 6 settembre 1976 n. 53.
Art. 74
 
Al fine di razionalizzare e rendere meno onerosa la realizzazione degli interventi straordinari, di cui al Titolo III e IV, l' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, d' intesa con gli operatori interessati, la ricerca di soluzioni costruttive con l' impiego di componenti industrializzati.
Per le stesse finalità, l' Amministrazione regionale è, inoltre, autorizzata a finanziare lo studio e la elaborazione di progetti - tipo di alloggi, nonché la realizzazione pratica di interventi - campione singoli o di insediamenti abitativi organici.