LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO IV
 Disposizioni transitorie e finali
Art. 61
 
I contributi di cui al presente Titolo III, Capo I e Capo II, limitatamente alle ipotesi previste agli articoli 50, primo comma e 51, primo comma, e Capo III si possono concedere, a seguito di domanda da presentarsi entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, anche in favore dei soggetti in possesso dei requisiti prescritti, i quali abbiano alla data predetta iniziato o completato, sulla base di licenza o concessione ad edificare regolarmente rilasciate, i lavori di ricostruzione dell' alloggio distrutto o demolito per effetto del sisma.
La concessione e l' erogazione dei contributi sono subordinate all' accertamento da parte del Sindaco che le opere eseguite siano conformi a quelle autorizzate, nonché alle prescrizioni antisismiche.
L' accertamento ha luogo sentiti gli organi di cui allo articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 93, comma 1, L. R. 26/1988
Art. 61 bis
 
Più aventi diritto ai contributi previsti dal presente Titolo III o, per il caso di cui al precedente articolo 50, anche un solo avente diritto, possono richiedere di costruire congiuntamente in un unico edificio le rispettive unità abitative, purché nello stesso Comune.
Più aventi diritto ai contributi previsti dal presente Titolo III, purché legati da vincolo di parentela o di affinità o di coniugio, possono altresì richiedere di cumulare i contributi loro spettanti per ricostruire un' unica unità abitativa.
Allo stesso modo, anche un solo avente diritto a più contributi previsti dal Titolo III, può chiedere di costruire un' unica unità abitativa mediante concessione cumulativa.
Nel caso di cui al secondo precedente, il contributo da concedere cumulativamente ai richiedenti viene determinato, nella misura stabilita dall' articolo 46, sulla base delle esigenze abitative di un nucleo familiare formato da un numero di componenti pari alla somma dei componenti i nuclei familiari dei richiedenti stessi.
Nel caso di cui al terzo comma, il contributo da concedersi cumulativamente all' unico avente diritto viene determinato nella misura del sessanta per cento se nel cumulo confluiscono più contributi ai sensi dell' articolo 50 e nella misura prevista dall' articolo 46 se nel cumulo confluiscono altri contributi previsti dal Titolo III. Sulla parte di spesa - determinata ai sensi dell' articolo 46 - e non coperta dal contributo in conto capitale vengono inoltre concessi annualmente dei contributi ventennali costanti pari all' otto per cento.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 62, primo comma, L. R. 25/1978
2Parole aggiunte al secondo comma da art. 36, primo comma, L. R. 2/1982
3Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 20, comma 1, L. R. 50/1990
4Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 20, comma 1, L. R. 50/1990
5Parole sostituite al terzo comma da art. 20, comma 1, L. R. 50/1990
6Integrata la disciplina del quarto comma da art. 147, L. R. 50/1990
7Terzo comma sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 37/1993
8Quinto comma sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 62
 
Ai fini della determinazione dell' ordine delle priorità degli interventi, da programmare ai sensi dell' art. 20, terzo comma, lettera g), della presente legge, dovrà essere data precedenza agli interventi relativi alla ricostruzione dell' alloggio dei proprietari residenti.
Art. 63
 
Ai fini della concessione dei benefici previsti agli articoli 48, primo comma, 49, 68, 70 e 71 della presente legge, si considerano sinistrati coloro i quali avevano la propria residenza o dimora abituale presso un alloggio distrutto o demolito per effetto del sisma.
Art. 64
 
I componenti dei nuclei familiari di nuova formazione, in quanto staccatisi dal nucleo originario di famiglie sinistrate, non possono essere considerati componenti del nucleo familiare originario, ai fini della concessione a questi ultimi dei benefici di cui al presente Titolo III, Capo I.
Tuttavia, qualora i componenti del nucleo familiare di nuova formazione siano stati considerati, ai fini contributivi, tra i componenti del nucleo familiare originario, è effettuata, in sede di concessione dei contributi di cui al precedente articolo 49, la detrazione di un importo pari alla differenza fra il contributo concesso all' originario nucleo familiare e quello che sarebbe spettato allo stesso nucleo senza il componente od i componenti staccatisi.
Note:
1Secondo comma sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 26/1988
Art. 65

( ABROGATO )

Note:
1Articolo interpretato da art. 27, L. R. 53/1984
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 48, ottavo comma, L. R. 53/1984
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 73, comma 3, L. R. 26/1988
4Articolo abrogato da art. 39, comma 6, L. R. 50/1990
Art. 66
L' alienazione a titolo oneroso o gratuito, traslativa o costitutiva - prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori - a favore di terzi estranei alla titolarità dell' immobile, ovvero la diversa destinazione, con o senza opere edilizie, data all' unità immobiliare assistita dai benefici della presente legge, comporta di diritto la decadenza dai benefici accordati ed i soggetti interessati sono tenuti al rimborso delle somme riscosse. Nel caso di pronuncia di decadenza, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990 n. 50 e sucessive modifiche ed integrazioni, il periodo di cinque anni decorre dalla data di scadenza dei termini di ultimazione dei lavori.
Nel caso di acquisto di alloggi ultimati, ai sensi dell' articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come sostituito dall' articolo 50 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, il divieto quinquennale di cui al comma precedente decorre dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo.
Sono consentite, prima della scadenza del quinquennio, le alienazione fra coniugi, fra parenti entro il quarto grado e fra affini entro il secondo grado; sono del pari consentite le alienazioni effettuate dal proprietario dell' unica unità immobiliare destinata ad uso abitativo o ad uso diverso.
Al di fuori dei casi contemplati al precedente comma, il Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, può autorizzare l' alienazione dell' unità immobiliare prima della scadenza del quinquennio qualora l' interessato adduca comprovati motivi.
Nel rispetto degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed in presenza di comprovati motivi, possono essere autorizzate, con le stesse modalità indicate al comma precedente, prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità, modifiche della destinazione d' uso di vani o di intere singole unità immobiliari assistite da contributo.
Note:
1Articolo sostituito da art. 28, primo comma, L. R. 53/1984
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, quarto comma, L. R. 53/1984
3Aggiunti dopo il terzo comma 3 commi da art. 20, primo comma, L. R. 55/1986
4Articolo interpretato da art. 31, quinto comma, L. R. 55/1986
5Integrata la disciplina del primo comma da art. 31, L. R. 55/1986
6Parole sostituite al primo comma da art. 21, comma 1, L. R. 50/1990
7Parole soppresse al quarto comma da art. 21, comma 1, L. R. 50/1990
8Sesto comma abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 50/1990
9Integrata la disciplina del primo comma da art. 40, comma 1, L. R. 50/1990
10Parole soppresse al primo comma da art. 102, comma 5, L. R. 50/1990
11Parole aggiunte al primo comma da art. 7, comma 1, L. R. 48/1991
12Derogata la disciplina del quinto comma da art. 134, comma 1, L. R. 37/1993
13Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 15, L. R. 13/2002
Art. 67
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico, con le modalità previste all' articolo 35 della legge regionale 20 giugno 1977 n. 30, la spesa relativa al personale necessario ai Comuni per l' espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi loro demandati dalla presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 1/1980
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 6/1983
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 3/1984
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 6/1985
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 6/1985
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, L. R. 8/1986
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 82, L. R. 55/1986
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, L. R. 1/1988
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, L. R. 69/1988
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 41/1992
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 40/1996