LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO III
 Contributi per la costruzione di vani
da adibire ad attività produttive in immobili
ad uso misto
Art. 54
 
Le imprese commerciali, artigiane, turistiche e dello spettacolo, singole o associate, comprese le cooperative, aventi alla data del 6 maggio 1976 sedi, filiali, depositi, esercizi od altre strutture imprenditoriali in immobili già destinati ad uso misto, distrutti o demoliti per effetto del sisma e siti nei Comuni delle zone, di cui all' articolo 8, primo comma, della presente legge, possono richiedere di beneficiare delle provvidenze previste dal presente Titolo III, Capo III, per la ricostruzione di vani da adibire alle rispettive attività produttive, altresì, in immobili ad uso misto.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 48/1991
Art. 55
 
Ai fini di cui al precedente articolo, i soggetti interessati e cioè: i proprietari o comproprietari dell' unità immobiliare distrutta o demolita, purché titolari dell' impresa; ovvero i familiari del proprietario titolare dell' impresa - nel caso in cui questo per qualsiasi motivo abbia cessato dall' esercizio dell' impresa - purché s' impegnino a subentrare o ad associarsi alla stessa; ovvero, nel caso in cui proprietaria dell' unità immobiliare distrutta o demolita e titolare dell' impresa sia una società di persone che per qualsiasi motivo non intenda continuare l' esercizio dell' impresa, anche uno solo dei soci purché impegni a subentrare alla stessa; ovvero, infine, nel caso di imprese già in godimento dell' immobile, andato distrutto o demolito, a titolo locatizio o, comunque, a titolo diverso dalla proprietà, i proprietari o comproprietari dell' unità immobiliare predetta, purché s' impegnino al proseguimento del rapporto giuridico precedente alle medesime condizioni, almeno per un quinquennio dall' avvenuto ripristino della attività produttiva; presentano al Sindaco del Comune, nel quale era situato l' immobile distrutto o demolito, domanda di concessione del contributo previsto al successivo articolo 56.
Le domande da presentarsi entro il 31 dicembre 1978 devono essere corredate da una dichiarazione resa dagli interessati, ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la proprietà dell' immobile distrutto o demolito e la destinazione dello stesso alla data del 6 maggio 1976, nonché da una ulteriore dichiarazione, debitamente autenticata, con la quale gli interessati si impegnano a quanto previsto al precedente comma.
Qualora il decesso o sopravvenute cause invalidanti o raggiunti limiti di età del titolare o dell'esercente non proprietario o dei loro familiari o soci coadiuvanti, od altre comprovate cause, impediscano la ripresa dell'attività produttiva esercitata al 6 maggio 1976 nei vani ricostruiti, il Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all'articolo 17 della legge regionale 30/1977, può dispensare gli interessati, prima della scadenza del quinquennio, dall'obbligo di ripristinare l'attività produttiva, autorizzando, anche in corso d'opera, nei locali ricostruiti o in parte di essi, l'avvio di altra attività, da esercitarsi anche sotto una diversa impresa ovvero, qualora ricorrano gravi condizioni di disagio economico-sociale o l'immobile sia situato in area classificata montana, dispensare i beneficiari dall'avvio dell'attività produttiva.
Nei casi di cui al comma precedente non si fa luogo alla revoca dei benefici concessi.
Note:
1Parole aggiunte al secondo comma da art. 7, primo comma, L. R. 70/1978
2Aggiunti dopo il secondo comma 2 commi da art. 25, primo comma, L. R. 53/1984
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 91, comma 1, L. R. 26/1988
4Terzo comma sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 40/1996
5Integrata la disciplina del terzo comma da art. 137, comma 17, L. R. 13/1998
6Parole aggiunte al terzo comma da art. 15, comma 27, L. R. 13/2002
Art. 56
Il contributo regionale per la ricostruzione delle unità immobiliari da destinare ad attività produttive, di cui al presente Titolo III, Capo III, è commisurato, limitatamente ad una sola unità, alla spesa occorrente, ridotta al 75%, per la ricostruzione di una struttura imprenditoriale di superficie equivalente a quella andata distrutta o demolita per effetto del sisma.
Nel caso di struttura commerciale, il contributo viene commisurato, nel limite di cui al precedente comma, alla spesa occorrente per la costruzione di una struttura di superficie equivalente a quella minima fissata dal piano per la tabella merceologica considerata, qualora quella andata distrutta o demolita sia stata di superficie minore.
Il contributo di cui al presente articolo viene diminuito del contributo eventualmente già concesso, ai sensi dello articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, come modificata ed integrata dalla legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64, per la parte afferente ai danni conseguenti alla distruzione o demolizione dell' immobile ad uso produttivo.
Il disposto di cui al comma precedente non si applica nell' ipotesi che il contributo previsto dall' articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni - o parte di esso - sia stato reimpiegato per l' insediamento di locali provvisori, al fine di garantire la continuità dell' attività produttiva.
Note:
1Articolo sostituito da art. 41, primo comma, L. R. 35/1979
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 60, L. R. 55/1986
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 144, comma 1, L. R. 50/1990
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 48/1991
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, L. R. 37/1993
6Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 24/2005
Art. 57
Il contributo di cui al precedente articolo 56 nella misura ridotta ivi prevista, può, altresì, essere concesso - a seguito di domanda da presentarsi nei modi previsti all' articolo 55, secondo comma - in favore dei proprietari di vani adibiti ad uso agricolo, iscritti - essi stessi od un componente del loro nucleo familiare - negli elenchi tenuti dall' Ufficio contributi agricoli unificati, o, comunque, in favore dei proprietari di vani destinati ad uso diverso dall' abitazione e non rientranti fra quelli considerati al precedente articolo 54 siti in immobili già destinati ad uso misto, andati distrutti o demoliti per effetto del sisma, per la ricostruzione di una sola unità funzionale, - di superficie equivalente a quella dell' unità distrutta o demolita, con un massimo di ampliamento possibile non superiore del 50% - da adibire per la riattivazione della attività precedentemente esercitata, purché ritenuta compatibile con la residenza e purché l' unità immobiliare da ricostruire ricada nelle aree, di cui all' articolo 8, secondo comma, punti 2) e 3).
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, primo comma, L. R. 35/1979
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 35, primo comma, L. R. 2/1982
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, primo comma, L. R. 53/1984
Art. 58
I beneficiari dei contributi di cui agli articoli 56 e 57, sulla parte di spesa eventualmente non coperta dai contributi ivi previsti possono usufruire, ai fini della completa ripresa e dello sviluppo della propria attività produttiva, delle agevolazioni previste al Capo II e all' articolo 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49 o, in alternativa, degli interventi previsti dagli articoli 2 e 2 bis del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227 convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336; ovvero, in presenza dei necessari requisiti, delle agevolazioni in conto interessi della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni.
Note:
1Articolo sostituito da art. 43, primo comma, L. R. 35/1979
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 60, quinto comma, L. R. 55/1986
Art. 59
Entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale, fissa con proprio decreto il costo a metro quadro di superficie, cui rapportare i contributi da concedere ai beneficiari degli interventi di cui al presente Titolo III, Capo III.
Note:
1Articolo interpretato da art. 1, primo comma, L. R. 29/1983
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 2, L. R. 40/1996
Art. 60
 
Per l' istruttoria delle domande, concessione ed erogazione dei contributi, di cui agli articoli 56 e 57, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 43, 44, 45 e 47.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 18, comma 2, L. R. 26/1988
2Parole soppresse al primo comma da art. 18, comma 1, L. R. 26/1988