LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO II
 Contributi per la costruzione di nuovi alloggi
per particolari categorie di sinistrati
Art. 48
Ai sinistrati, purché non proprietari o titolari di un diritto reale di godimento su di una unità abitativa, i quali alla data del 6 maggio 1976 risiedevano da almeno 2 anni in uno dei Comuni delimitati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, viene concesso - per la costruzione di un alloggio nel predetto Comune, da utilizzare per le esigenze proprie e del proprio nucleo familiare - il contributo previsto dall' articolo 46, nella misura ridotta al 65%.
Il beneficio suindicato viene concesso, altresì, agli emigrati non proprietari e non titolari di un diritto reale di godimento su una abitazione.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, primo comma, L. R. 25/1978, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 45, L. R. 2/1982
2Parole aggiunte al secondo comma da art. 6, primo comma, L. R. 70/1978
3Integrata la disciplina del primo comma da art. 11, L. R. 70/1978, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 46, L. R. 2/1982
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 45/1980
5Primo comma interpretato da art. 30, primo comma, L. R. 2/1982
6Parole aggiunte al secondo comma da art. 31, primo comma, L. R. 2/1982
7Integrata la disciplina del secondo comma da art. 32, primo comma, L. R. 2/1982
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 33, L. R. 2/1982
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 37, L. R. 2/1982
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 70/1978 nel testo modificato da art. 46, L. R. 2/1982
11Aggiunti dopo il secondo comma 4 commi da art. 22, primo comma, L. R. 53/1984
12Parole sostituite al secondo comma da art. 22, primo comma, L. R. 53/1984
13Secondo comma interpretato da art. 23, primo comma, L. R. 53/1984
14Integrata la disciplina del secondo comma da art. 39, L. R. 53/1984
15Parole sostituite al secondo comma da art. 15, primo comma, L. R. 55/1986
16Terzo comma sostituito da art. 15, primo comma, L. R. 55/1986
17Secondo comma interpretato da art. 16, primo comma, L. R. 55/1986
18Integrata la disciplina del primo comma da art. 19, primo comma, L. R. 55/1986
19Integrata la disciplina del primo comma da art. 36, terzo comma, L. R. 55/1986
20Articolo interpretato da art. 17, comma 1, L. R. 26/1988
21Integrata la disciplina del primo comma da art. 14, L. R. 50/1990, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 32, L. R. 48/1991
22Parole soppresse al secondo comma da art. 15, comma 1, L. R. 50/1990
23Terzo comma abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 50/1990
24Quarto comma abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 50/1990
25Quinto comma abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 50/1990
26Sesto comma abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 50/1990
27Integrata la disciplina del primo comma da art. 141, comma 1, L. R. 50/1990
28Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, L. R. 48/1991
29Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, L. R. 50/1990 nel testo modificato da art. 32, L. R. 48/1991
30Primo comma interpretato da art. 13, comma 1, L. R. 37/1993
31Integrata la disciplina del secondo comma da art. 14, comma 1, L. R. 37/1993
32Integrata la disciplina dell'articolo da art. 37, L. R. 40/1996
33Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 32, L. R. 13/2002
Art. 49
Al fine di sopperire all' onere della spesa per la costruzione di unità immobiliari da destinare ad uso di abitazione dei nuclei familiari che - staccatisi dal nucleo originario di famiglie sinistrate, beneficiarie delle provvidenze di cui al presente Titolo III, Capo I, - vengano a costituirsi in nuclei autonomi, viene concesso il contributo di cui all' articolo 46, nella misura ridotta al 65%.
In ogni caso, il contributo predetto non può essere inferiore alla differenza tra il contributo che sarebbe spettato all' originario nucleo familiare ed il contributo che allo stesso spetta a seguito del distacco.
Ai fini di cui al presente articolo i nuclei familiari di nuova formazione devono essere composti, all' atto della presentazione della domanda, da un minimo di due unità, e costruire la nuova abitazione nello stesso Comune in cui era ubicata l' abitazione del nucleo familiare originario distrutta o demolita per effetto del sisma.
Il contributo di cui al primo comma viene concesso pure in favore dei nuclei familiari che si staccano da un nucleo originario di famiglia beneficiaria delle provvidenze di cui alla legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, modificata dalla legge regionale 27 agosto 1976, n. 46, ed alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e quando l' alloggio in cui risiedevano alla data del 6 maggio 1976 e riparato con le cennate provvidenze, sia da considerarsi non adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell' articolo 42, primo comma, lettera c) della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 oppure non agevolmente divisibile - ai sensi dell' articolo 720 del codice civile, - in più alloggi autonomi quante sono le famiglie comprese nel nucleo originario .
Con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale, saranno determinati i criteri per la concreta individuazione dei casi in cui è consentito l' intervento di cui al comma precedente.
Note:
1Parole aggiunte al quarto comma da art. 59, primo comma, L. R. 25/1978
2Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 60, primo comma, L. R. 25/1978
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 36, primo comma, L. R. 35/1979
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 36, terzo comma, L. R. 35/1979
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 45/1980
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 33, L. R. 2/1982
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 37, L. R. 2/1982
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 70/1978 nel testo modificato da art. 46, L. R. 2/1982
9Articolo interpretato da art. 17, primo comma, L. R. 55/1986
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, L. R. 50/1990
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, L. R. 50/1990
12Derogata la disciplina del quarto comma da art. 17, comma 1, L. R. 50/1990
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 142, comma 1, L. R. 50/1990
14Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, L. R. 48/1991
15Integrata la disciplina dell'articolo da art. 65, comma 1, L. R. 48/1991
16Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, L. R. 37/1993
17Integrata la disciplina dell'articolo da art. 124, comma 1, L. R. 37/1993
18Integrata la disciplina dell'articolo da art. 37, L. R. 40/1996
Art. 50
Al fine di sopperire all' onere della spesa per la ricostruzione di unità immobiliari già destinate ad uso di abitazione, distrutte o demolite per effetto del sisma, diverse dalla prima, considerata al precedente Capo I, viene concesso il contributo, di cui all' articolo 46 - commisurato alle esigenze del nucleo familiare fino ad un massimo di quattro componenti -, nella misura ridotta al 30%, a condizione della stipulazione da parte dei beneficiari dell' atto di convenzione previsto dall' articolo 3, quinto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546.
Sul 45% della spesa - determinata ai sensi dell' articolo 46 - vengono inoltre concessi dei contributi ventennali costanti pari all' 8% da corrispondersi annualmente.
Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 37, primo comma, L. R. 35/1979
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 45/1980
3Parole sostituite al secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 63/1983
4Integrata la disciplina del secondo comma da art. 51, terzo comma, L. R. 55/1986
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 105, L. R. 50/1990
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 143, L. R. 50/1990
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002
Art. 51
A coloro che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su una abitazione distrutta o demolita a causa del sisma e che risiedano in altri Comuni del territorio nazionale, oppure all' estero, viene concesso il contributo di cui all' articolo 46 - commisurato alle esigenze del nucleo familiare fino ad un massimo di quattro componenti - nella misura ridotta al 50% o al 60%, a seconda che nel Comune di residenza siano essi, ovvero alcuno dei componenti il nucleo familiare, proprietari o titolari di un diritto reale di godimento su di un alloggio, oppure fruiscano di un alloggio in locazione. Gli stessi benefici sono estesi a favore di coloro che abbiano acquisito mortis causa dopo il 6 maggio 1976 la titolarità del bene distrutto o demolito. In quest' ultima ipotesi non trova applicazione il termine di decadenza di cui all' articolo 53 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.
Sulla parte di spesa - determinata ai sensi dell' articolo 46 - non coperta dal contributo di cui al primo comma, vengono inoltre concessi dei contributi ventennali costanti pari all' 8% da corrispondersi annualmente.
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 61, primo comma, L. R. 25/1978
2Articolo sostituito da art. 38, primo comma, L. R. 35/1979
3Parole aggiunte al primo comma da art. 34, primo comma, L. R. 2/1982
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 70/1978 nel testo modificato da art. 46, L. R. 2/1982
5Parole sostituite al secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 63/1983
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 24, L. R. 53/1984
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 18, L. R. 55/1986
8Integrata la disciplina del primo comma da art. 66, comma 1, L. R. 48/1991
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002
Art. 52
 
La localizzazione degli interventi di cui al presente Titolo III, Capo II, articoli 48 e 49, dovrà aver luogo nello ambito dei piani di zona in vigore o da adottare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero nelle aree indicate ai sensi dell' articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora i soggetti interessati non dispongano di aree ricadenti negli ambiti, di cui all' articolo 8, secondo comma, punto 3) della presente legge, ovvero ad aree per le quali il rilascio della concessione ad edificare è consentito, ai sensi dell' articolo 10, primo comma, in quanto ammesso dallo strumento urbanistico vigente.
Art. 53
 
Per la concessione dei benefici previsti al presente Titolo III, Capo II, i soggetti interessati devono presentare al Sindaco del Comune relativo domanda corredata da una dichiarazione resa ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la sussistenza delle condizioni previste per aver titolo ai benefici, nonché la consistenza del nucleo familiare.
Per l' istruttoria delle domande, concessione ed erogazione dei contributi trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni relative del precedente Capo I, eccezion fatta per quanto previsto agli articoli 50, secondo comma e 51, secondo comma.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 18, comma 1, L. R. 50/1990