LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO I
 Contributi una tantum per la costruzione di nuovi alloggi
a favore dei proprietari di immobili distrutti o demoliti
per effetto del sisma
Art. 41
 
I proprietari o i titolari di un diritto reale di godimento di immobili adibiti ad uso di abitazione, anche rurale alla data del sisma, distrutti o demoliti per effetto del sisma stesso, possono richiedere di beneficiare delle provvidenze previste dal presente Titolo III limitatamente alla ricostruzione di una unità abitativa da utilizzare per le esigenze proprie e del nucleo familiare.
Art. 42
 
Ai fini di cui al precedente articolo, i soggetti interessati presentano al Sindaco del Comune nel quale era situato l' immobile distrutto o demolito, domanda per la concessione del contributo previsto al successivo articolo 46.
Le domande, da presentarsi entro il 31 dicembre 1978, devono essere corredate da una dichiarazione resa dall' interessato ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante:
a) la proprietà dell' immobile distrutto o demolito e la destinazione dello stesso alla data del 6 maggio 1976, nonché le eventuali altre proprietà immobiliari di civile abitazione, di cui sia titolare, comunque interessate ai benefici previsti dalle leggi regionali a favore delle popolazioni colpite;
b) la residenza e l' occupazione effettiva e stabile da parte del proprietario dell' immobile predetto, altresì, alla data del 6 maggio 1976, ovvero la residenza e l' occupazione abituale alla data medesima per i soggetti interessati e loro familiari che prestino la propria attività lavorativa in altro Comune e non siano titolari di proprietà di altre abitazioni; ovvero la qualifica di emigrante, purché rientri periodicamente nel Comune ove sorgeva l' immobile da ricostruire;
c) la consistenza del nucleo familiare alla data suindicata.

In caso di comproprietà la dichiarazione è resa da parte del titolare il cui nucleo familiare occupava l' abitazione alla data del sisma.
Qualora l' occupante l' alloggio sia titolare di un diritto reale di godimento, la domanda potrà dallo stesso essere presentata - salvo, comunque, il diritto di proprietà - entro il 31 marzo 1979, nel caso che il proprietario non abbia per qualsiasi motivo fatto richiesta di beneficiare delle provvidenze previste dal presente Titolo.
In caso di decesso del proprietario sinistrato, la domanda di contributo può essere presentata dal coniuge o, in mancanza, nell' ordine, dai figli o dagli ascendenti, purché conviventi alla data del sisma con il titolare, o, se non conviventi, purché residenti, alla data suindicata, nello stesso Comune e non proprietari di altra abitazione.
Più proprietari aventi titolo alle provvidenze previste al presente Titolo possono, infine, chiedere di ricostruire le rispettive unità immobiliari abitative in un unico lotto.
Qualora i soggetti interessati intendano operare per il tramite di società cooperative e loro consorzi, la domanda dovrà contenere la dichiarazione attestante la società cooperativa di appartenenza e il proprio intendimento di affidare alla medesima l' incarico di operare per proprio conto. La società cooperativa di appartenenza provvede all' affidamento per l' esecuzione delle opere anche mediante trattativa privata.
I soggetti interessati possono anche delegare, nella domanda, il Comune a provvedere direttamente ovvero tramite enti pubblici alla progettazione ed all' esecuzione delle opere di ricostruzione e ad introitare il contributo regionale loro spettante.
Nel caso di costituzione del Consorzio dei proprietari, di cui al Titolo II, articolo 24, la domanda di contributo è presentata, in nome e per conto degli associati, dal legale rappresentante del Consorzio stesso.
La domanda dovrà, infine, indicare il lotto sul quale insisteva l' edificio da ricostruire, nonché le eventuali ragioni, per le quali gli interessati non intendano riutilizzare tale sedime per la ricostruzione.
Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 55, primo comma, L. R. 25/1978
2Quarto comma sostituito da art. 56, primo comma, L. R. 25/1978
3Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 28, L. R. 35/1979
4Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 7, primo comma, L. R. 46/1980
5Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 6, secondo comma, L. R. 63/1983
6Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 53, L. R. 53/1984
7Integrata la disciplina del settimo comma da art. 14, L. R. 55/1986
8Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 28, L. R. 55/1986
9Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 45, comma 1, L. R. 48/1991
10Derogata la disciplina dell'articolo da art. 127, comma 1, L. R. 37/1993
11Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 134, comma 1, L. R. 37/1993
12Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 137, comma 15, L. R. 13/1998
13Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 137, comma 29, L. R. 13/1998
14Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 3, comma 1, L. R. 24/2005
Art. 43
 
Il Sindaco, sentita la Commissione consiliare prevista all' articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, provvede all' istruttoria delle domande di contributo.
Qualora la ricostruzione riguardi immobili distrutti o demoliti, siti in Comuni indicati ai sensi dell' articolo 1, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546 e non compresi fra quelli considerati dall' art. 9, primo comma, della presente legge, il Sindaco, accertato che la ricostruzione in sito dell' immobile è consentita dagli strumenti urbanistici vigenti, comunica agli interessati aventi i requisiti richiesti, l' accoglimento di massima della domanda, indicando contestualmente la superficie dell' alloggio da ricostruire ammissibile a contributo e l' ammontare presunto dello stesso.
Qualora la ricostruzione in sito sia impedita dalle prescrizioni vigenti ovvero non sia richiesta dagli interessati, si procede, ai sensi del successivo quinto comma e seguenti.
Qualora la ricostruzione dell' immobile distrutto o demolito possa avvenire in sito, in conformità a quanto previsto dal provvedimento adottato, ai sensi dell' articolo 8, secondo comma, punto 2), della presente legge, il Sindaco comunica agli interessati aventi i requisiti richiesti, l' accoglimento di massima della domanda, secondo quanto previsto al precedente secondo comma.
Nei Comuni classificati anche parzialmente montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, purché compresi tra quelli indicati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, è consentita la ricostruzione in sito, in deroga alle norme urbanistiche ed igienico - sanitarie, previa deliberazione del Consiglio comunale e limitatamente ai volumi preesistenti, nel rispetto delle norme idrogeologiche.
La deroga alle norme igienico - sanitarie è consentita - limitatamente agli edifici la cui costruzione sia stata iniziata prima del 31 ottobre 1956 - ai sensi dell' articolo 2 della legge 17 ottobre 1957, n. 983.
Qualora la ricostruzione in sito degli immobili distrutti o demoliti non interessi gli ambiti del piano particolareggiato, di cui all' articolo 44, ovvero non sia consentita dagli strumenti urbanistici, dalle prescrizioni di edilizia antisismica ovvero da altre prescrizioni in vigore, od, infine, non sia richiesta dagli interessati, si fa luogo - di preferenza - alla ricostruzione degli immobili stessi nell' ambito dei piani di zona in vigore o da adottare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero nelle aree indicate ai sensi dell' articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni.
In tale caso, la cessione in proprietà della nuova area necessaria per la ricostruzione degli immobili predetti ha luogo, eventualmente anche in deroga al limite fissato dall' articolo 10, decimo comma, della citata legge 18 aprile 1962, n. 167, con preferenza a favore dei proprietari di immobili non riedificabili in sito.
Nello stesso caso, il Comune è autorizzato ad acquisire l' area su cui sorgeva l' immobile da ricostruire verso un prezzo determinato con i criteri in vigore per il calcolo dell' indennità di espropriazione. L' ammontare relativo è posto in detrazione dal prezzo, di cui all' articolo 10, undicesimo comma, della predetta legge 18 aprile 1962, n. 167.
Note:
1Aggiunti dopo il quarto comma 2 commi da art. 29, primo comma, L. R. 35/1979
2Parole sostituite al quinto comma da art. 27, primo comma, L. R. 2/1982
Art. 44
 
Qualora la ricostruzione dell' immobile distrutto o demolito ricada negli ambiti di piano particolareggiato, ai sensi dell' articolo 8, secondo comma, punto 3) della presente legge e si prevede avvenga attraverso interventi edilizi di singoli proprietari, il Sindaco accerta, in via prioritaria, che la ricostruzione possa avvenire in sito.
In caso affermativo, provvede alla comunicazione agli interessati dell' accoglimento di massima della domanda, nei modi indicati al precedente articolo 43, secondo comma.
Qualora la ricostruzione in sito degli immobili non sia consentita trova, altresì, applicazione il disposto dell' articolo 43, quinto, sesto e settimo comma.
Nel caso di costituzione del Consorzio dei proprietari, di cui al Titolo II, articolo 24 - ai quali proprietari è consentito, in presenza dei necessari presupposti, anche di associarsi in forma cooperativa -, il Sindaco procede, nei modi indicati all' articolo 43, primo comma, all' accertamento che i proprietari associati siano in possesso dei requisiti richiesti e che il Consorzio sia regolarmente costituito, dopo di che comunica allo stesso l' accoglimento di massima della domanda presentata ai sensi dell' articolo 42, nono comma, indicando contestualmente la superficie degli alloggi da ricostruire ammissibile a contributo e l' ammontare presunto dello stesso.
Art. 45
 
Ai fini dell' ammissione al contributo regionale previsto al successivo articolo 46, i progetti esecutivi dello alloggio da ricostruire sono approvati dal Sindaco, sentita la Commissione edilizia comunale e la Commissione consiliare di cui al primo comma dell' articolo 43, previo accertamento della loro corrispondenza alle caratteristiche stabilite dall' articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
Qualora i beneficiari delle provvidenze regionali abbiano optato per l' utilizzazione di progetti - tipo, omologati secondo quanto verrà stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale, non si fa luogo all' approvazione di cui al precedente comma agli effetti ivi considerati.
L' approvazione del progetto, ai sensi del primo comma del presente articolo, ovvero l' omologazione di cui al precedente comma, equivalgono, altresì, ai fini dell' ammissione ai contributi regionali, ad autorizzazione all' esecuzione delle opere di ricostruzione.
Anche in pendenza dell' approvazione di cui al precedente comma, il rilascio della concessione edilizia per la ricostruzione degli edifici distrutti o demoliti per effetto del sisma o per la costruzione di nuovi alloggi, equivale a tutti gli effetti ad autorizzazione all' esecuzione di tali opere ai fini della concessione dei contributi previsti dal Titolo III della presente legge.
Nell' ipotesi di cui al comma precedente i progetti esecutivi delle opere devono essere sottoposti anche al previo esame della Commissione consiliare di cui al primo comma dell' articolo 43 ed i contributi sono concessi, in via di sanatoria, con riguardo agli indici dei costi vigenti alla data di inizio dei lavori.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 4, primo comma, L. R. 70/1978
2Integrata la disciplina del terzo comma da art. 32, primo comma, L. R. 35/1979
3Aggiunti dopo il terzo comma 2 commi da art. 28, primo comma, L. R. 2/1982
4Integrata la disciplina del primo comma da art. 20, L. R. 53/1984
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 29, L. R. 55/1986
6Parole aggiunte al quinto comma da art. 12, comma 1, L. R. 26/1988
7Integrata la disciplina del quinto comma da art. 13, comma 1, L. R. 26/1988
8Derogata la disciplina del quinto comma da art. 52, comma 1, L. R. 48/1991
Art. 46
Il contributo regionale per la ricostruzione delle unità immobiliari, di cui al precedente articolo 41, è commisurato, limitatamente ad una sola unità, alla spesa occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato alle esigenze abitative del proprietario sinistrato e del relativo nucleo familiare.
A tal fine, il contributo in conto capitale non potrà superare la spesa determinata in applicazione dell' articolo 8, terzo comma, del decreto - legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n. 1179 per abitazioni aventi quanto meno le caratteristiche di cui al Titolo III della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, eccezion fatta per il limite di superficie posto dall' articolo 34 della stessa legge regionale.
Entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, altresì, al fine predetto, la determinazione dei prezzi massimi delle abitazioni in applicazione del suindicato articolo 8, del decreto - legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, verrà fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale e potrà essere aggiornata in relazione alle variazioni degli indici dei prezzi nel settore edile.
Entro il medesimo termine verranno pure fissati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale, i parametri cui rapportare le esigenze del nucleo familiare.
Nella determinazione dei parametri di cui al comma precedente, si terrà altresì conto, per i nuclei familiari minimi, delle possibilità di incremento degli stessi.
Per coloro che alla data del sisma erano proprietari di un immobile distrutto o demolito, erano residenti ed occupavano effettivamente o stabilmente l' immobile stesso, ovvero occupavano altro alloggio nel medesimo Comune a titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento, ovvero essendo emigrati rientravano o dimoravano periodicamente nell' immobile stesso, e non erano - e non sono tuttora - proprietari di altra abitazione adeguata alle necessità del loro nucleo familiare, è consentito un incremento fino al 20% dei parametri di cui al precedente quarto comma.
Ai fini di cui al comma precedente si intende adeguata l' abitazione composta da un numero di vani utili, esclusi la cucina e gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia alla data di presentazione della domanda di contributo, con un minimo di due vani; viene inoltre considerata inadeguata l' abitazione dichiarata inabitabile dal Sindaco per motivi di natura statica o igienico - sanitaria.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, primo comma, L. R. 70/1978
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 70/1978
3Aggiunti dopo il quinto comma 2 commi da art. 30, primo comma, L. R. 35/1979
4Integrata la disciplina del quarto comma da art. 3, primo comma, L. R. 45/1980
5Derogata la disciplina del sesto comma da art. 3, primo comma, L. R. 45/1980
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 46/1980
7Parole aggiunte al sesto comma da art. 29, primo comma, L. R. 2/1982
8Integrata la disciplina del sesto comma da art. 57, L. R. 2/1982
9Integrata la disciplina del settimo comma da art. 57, L. R. 2/1982
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, quinto comma, L. R. 55/1986
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 1, L. R. 26/1988
12Integrata la disciplina del sesto comma da art. 48, quarto comma, L. R. 53/1984 nel testo modificato da art. 57, L. R. 50/1990, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 43, L. R. 37/1993
13Settimo comma sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 48/1991
14Integrata la disciplina dell'articolo da art. 64, comma 2, L. R. 48/1991
15Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 1, L. R. 37/1993
16Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 40/1996, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 138, comma 30, L. R. 13/1998
17Integrata la disciplina del terzo comma da art. 1, comma 2, L. R. 40/1996
Art. 46 bis
Al fine di sopperire alla maggiore spesa conseguente al disposto di cui al penultimo comma del precedente articolo 46, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ventennali costanti pari all' 8% da corrispondersi annualmente.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 31, primo comma, L. R. 35/1979
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, secondo comma, L. R. 45/1980
3Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 63/1983
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, secondo comma, L. R. 55/1986
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 3, L. R. 26/1988
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, L. R. 26/1988
7Articolo interpretato da art. 12, comma 1, L. R. 50/1990
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, L. R. 40/1996
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002
Art. 47
 
La concessione dei contributi in conto capitale previsti al precedente articolo 46 è subordinata all' entità degli stanziamenti annualmente disposti per gli interventi previsti dalla presente legge.
La concessione dei contributi è disposta dal Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e la erogazione avverrà nei modi previsti dall' articolo 18 della stessa legge regionale, come modificato dall' articolo 15 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70. Per la determinazione dei contributi si ha riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell' articolo 46, terzo comma, e riferiti alla data del decreto di concessione.
Salvo, comunque, il diritto di proprietà ovvero il diritto degli altri comproprietari in quota parte sul bene ricostituito, nelle ipotesi previste dall' articolo 42, terzo, quarto e quinto comma, la concessione ed erogazione del contributo hanno luogo direttamente a favore dei soggetti destinatari dell' alloggio da ricostruire.
Nel caso di costituzione del Consorzio dei proprietari, di cui al Titolo II, articolo 24, la concessione ed erogazione dei contributi spettanti ai proprietari consorziati hanno luogo direttamente a favore del Consorzio suindicato.
Note:
1Parole aggiunte al terzo comma da art. 57, primo comma, L. R. 25/1978
2Terzo comma sostituito da art. 5, primo comma, L. R. 70/1978
3Integrata la disciplina del secondo comma da art. 32, primo comma, L. R. 35/1979
4Terzo comma sostituito da art. 35, primo comma, L. R. 35/1979
5Integrata la disciplina del terzo comma da art. 4, primo comma, L. R. 46/1980
6Parole sostituite al secondo comma da art. 21, primo comma, L. R. 53/1984
7Integrata la disciplina del terzo comma da art. 62, L. R. 55/1986
8Parole sostituite al secondo comma da art. 16, comma 1, L. R. 26/1988
9Parole sostituite al secondo comma da art. 2, comma 1, L. R. 24/1989
10Parole sostituite al secondo comma da art. 13, comma 1, L. R. 50/1990
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 41/1992
12Secondo comma abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 37/1993