LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO V
 Norme transitorie e finali
Art. 33
 
Per la prima applicazione della presente legge e limitatamente all' anno 1978, in via di anticipazione del programma di cui all' articolo 20, i Comuni potranno presentare programmi stralcio per interventi immediatamente realizzabili, con particolare riguardo ai contenuti di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo 20, terzo comma, e secondo i criteri fissati nel decreto del Presidente della Giunta regionale previsto dall' articolo 4, terzo comma della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, in quanto compatibili.
I programmi stralcio potranno essere deliberati anche in pendenza della predisposizione del piano particolareggiato.
In tale caso, gli stessi si limiteranno a prevedere gli interventi non ricadenti negli ambiti di cui all' articolo 8, secondo comma, punto 3.
In deroga a quanto previsto dall' articolo 21, i programmi stralcio sono trasmessi alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli e, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, sono approvati dalla Giunta regionale, con particolare riferimento al piano di finanziamento delle spese previste, entro 15 giorni dal loro ricevimento, tenendo conto dei parametri di devoluzione dei finanziamenti, fissati ai sensi dell' articolo 21, terzo comma.
Art. 34
 
I Comuni, i quali hanno provveduto ad individuare gli ambiti, di cui all' articolo 8, secondo comma, punto 3), in sede di predisposizione degli strumenti attuativi ivi previsti, procedono, con riguardo a quanto stabilito all' articolo 14, secondo comma, punto 3), a contestuale accertamento della compatibilità funzionale del reinsediamento di attività produttive con la residenza.
Gli stessi Comuni, qualora disponessero alla data del 6 maggio 1976 dei piani di sviluppo ed adeguamento della rete di vendita, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 ed alla legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56, nonché dei piani per i pubblici esercizi, di cui alla legge 14 ottobre 1974, n. 524, già esecutivi o solo adottati, devono procedere, se del caso, altresì contestualmente alla predisposizione degli strumenti suindicati, alla verifica delle previsioni di tali piani, in funzione della loro compatibilità con le previsioni degli strumenti attuativi in formazione.
Entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, ai fini di quanto previsto ai precedenti commi, i Comuni provvedono a rilevare la consistenza della rete distributiva e degli esercizi pubblici operanti nel rispettivo territorio alla data del 6 maggio 1976.
Le imprese relative in tal modo rilevate - eccezione fatta per quelle che abbiano beneficiato delle provvidenze previste dall' articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64 - conservano a tutti gli effetti, anche in deroga a quanto disposto all' articolo 31, lettera b) della legge 11 giugno 1971, n. 426, la titolarità della relativa autorizzazione amministrativa e ciò sino alla data di entrata in vigore degli strumenti di pianificazione, di cui al presente articolo.
Entro i sei mesi successivi, le imprese predette devono presentare al Comune interessato, a pena di decadenza del relativo diritto, domanda di rinnovo dell' autorizzazione.
Art. 35
 
Agli effetti della delega da parte dei soggetti interessati, prevista dal successivo articolo 42, terz' ultimo comma, il Comune è autorizzato ad effettuare le opere e gli interventi relativi direttamente, anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con imprese, consorzi od associazioni temporanee di imprese, società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, ovvero a mezzo di enti pubblici da esso delegati.
In tale ultimo caso trova applicazione il disposto dell' articolo 26, secondo comma.
Art. 36
In parziale deroga a quanto disposto all' articolo 4, secondo comma, della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, i Comuni sono autorizzati ad acquisire, mediante espropriazione, le aree individuate, ai sensi dell' articolo 2, primo comma, lettera a) della stessa legge regionale, limitatamente, peraltro, a quelle sulle quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano già state installate costruzioni a carattere definitivo per fronteggiare le esigenze abitative delle popolazioni interessate.
Per la determinazione dell' indennità di espropriazione delle aree, di cui al precedente comma, trovano applicazione le disposizioni del decreto legge 13 luglio 1976, n. 476, convertito con modificazioni nella legge 19 agosto 1976, n. 570.
La cessione in proprietà delle costruzioni installate dal Comune e delle aree relative, espropriate ai sensi del presente articolo, ha luogo in favore dei proprietari residenti nel Comune, che risultino tali alla data del sisma e le cui abitazioni siano andate distrutte o demolite per effetto del terremoto, sulla base di una graduatoria, formata ed approvata dal Sindaco, su parere conforme della Commissione consiliare, di cui all' articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
I proprietari utilmente inseriti in graduatoria, entro trenta giorni dalla comunicazione relativa, devono informare il Comune se intendono accettare l' assegnazione in proprietà dell' alloggio.
In caso affermativo, devono, altresì, comunicare la rinuncia a beneficiare delle provvidenze, di cui al successivo Titolo III della presente legge.
Alle unità immobiliari, eventualmente risultanti disponibili per mancata accettazione dell' assegnazione o per altra causa si applica il disposto dell' articolo 30.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 29, comma 1, L. R. 40/1996
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 21, L. R. 13/2000
Art. 37
 
I piani particolareggiati ancora da adottare alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione del disposto dell' articolo 2, lettera b) della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, sono predisposti, adottati ed approvati secondo le prescrizioni del presente Titolo II ed agli effetti dallo stesso previsti.
L' articolo 7 della legge regionale suindicata è abrogato.
Art. 38
 
Qualora i Comuni non provvedano in tempo utile agli adempimenti cui sono tenuti, ai sensi del presente Titolo II, si fa luogo agli interventi sostitutivi prescritti dalle vigenti leggi nelle materie considerate.
Art. 39
 
Entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge i Comuni trasmettono alla Regione, tramite la Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, copia dei provvedimenti adottati, in applicazione della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 40
L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese previste dal programma annuale degli interventi di cui all' articolo 20 e dai programmi stralcio di cui all' articolo 33.
A tale fine l' Amministrazione regionale provvede a mezzo dei Sindaci dei Comuni interessati, quali funzionari delegati. Con deliberazione della Giunta regionale saranno autorizzati i limiti di spesa entro i quali i funzionari stessi potranno assumere impegni, nonché i criteri e le direttive che essi dovranno seguire.
I fondi occorrenti saranno messi a disposizione dei Sindaci interessati con ordini di accreditamento, a seconda delle esigenze di cassa, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, altresì, le spese necessarie per la redazione degli strumenti urbanistici, di cui al Titolo I, Capo II, della presente legge.
I fondi occorrenti saranno messi a disposizione dei Sindaci interessati con ordini di accreditamento, una volta approvati, ai sensi degli articoli 12 e 16, gli strumenti urbanistici relativi, ovvero, nell' ipotesi di cui all' articolo 15, dopo verifica da parte della Regione dell' ammissibilità dello strumento al finanziamento.
Note:
1Aggiunti dopo il terzo comma 2 commi da art. 54, primo comma, L. R. 25/1978
2Primo comma sostituito da art. 26, primo comma, L. R. 2/1982
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 129, L. R. 37/1993
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 59, L. R. 13/1998
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 59, L. R. 12/2009
6Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 60, L. R. 12/2009