LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO II
 Procedure di revisione degli strumenti urbanistici
Art. 8
 
Avuto riguardo all' entità dei danni provocati agli abitati dagli eventi sismici, nonché all' entità delle opere di risanamento e di ricostruzione necessarie per la sistemazione degli insediamenti abitativi definitivi e degli impianti e servizi collettivi connessi, ogni Comune delle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sempreché non vi abbia provveduto, è tenuto a predisporre, con l' osservanza delle modalità e procedure stabilite dal presente Titolo, nonché tenendo conto del grado di sicurezza geologico - sismica del suolo, una variante di ricognizione o di adeguamento dello strumento urbanistico in dotazione, ivi compreso il programma di fabbricazione, con riguardo all' eventualità di inserire in un quadro organico, ovvero di abrogare, i provvedimenti che fossero stati adottati in applicazione della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33.
A tal fine, entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, il Comune interessato, con deliberazione del Consiglio comunale, in via prioritaria:
1) specifica gli indirizzi, gli obiettivi ed i criteri, con i quali procedere alla revisione dello strumento urbanistico vigente, tenendo presente, fra l' altro, le seguenti finalità generali:
a) conseguire la maggiore sicurezza possibile sotto l' aspetto geologico - sismico per quanto riguarda le aree d' insediamento abitativo che si intendono confermare ovvero quelle, eventualmente, indispensabili per il trasferimento degli abitati;
b) conseguire il più ampio recupero del patrimonio edilizio con la salvaguardia delle caratteristiche tipologiche degli abitati esistenti;
c) garantire un' equilibrata infrastrutturazione delle aree urbanizzate attraverso una sufficiente dotazione di impianti e servizi collettivi;
d) conseguire la tutela più rigorosa delle aree suscettibili di sviluppo agricolo rispetto alle altre destinazioni d' uso del territorio comunale;
2) determina le aree, per le quali la ricostruzione in sito degli immobili, già destinati a civile abitazione o ad uso misto, distrutti o demoliti per effetto del sisma, è consentita in pendenza dell' adozione delle speciali procedure previste dal presente Titolo II, in quanto non impedita da prescrizioni dello strumento urbanistico vigente, da prescrizioni di edilizia antisismica ovvero da altre prescrizioni in vigore; per gli immobili già destinati ad uso misto, ai fini dell' ammissibilità a ricostruzione dei vani, considerati al successivo Titolo III, Capo III, della presente legge, distrutti o demoliti, da contenersi nei limiti di superficie pari a quella preesistente, prevedendo, ove strettamente necessario ai fini funzionali, l' indispensabile ampliamento, procede - sentite, per i settori relativi, le competenti Commissioni consultive comunali - a contestuale accertamento della compatibilità funzionale del previsto reinsediamento produttivo con la residenza;
3) individua - se del caso - gli ambiti degli agglomerati urbani gravemente danneggiati o distrutti dal sisma, entro i quali la ricostruzione ed il risanamento hanno luogo mediante piani particolareggiati da adottarsi, anche in pendenza della procedura di revisione dello strumento urbanistico vigente, di cui al precedente primo comma e, comunque, non oltre sei mesi dalla data in cui diviene esecutivo, ai sensi del successivo articolo 9, il provvedimento previsto al presente secondo comma.

Note:
1Integrata la disciplina del secondo comma da art. 21, primo comma, L. R. 2/1982
2Articolo interpretato da art. 8, comma 1, L. R. 26/1988
Art. 9
 
Le determinazioni di cui al precedente articolo 8, secondo comma, punti 2 e 3 divengono esecutive alla scadenza del termine di 30 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento, qualora entro tale termine non pervengano opposizioni. In caso di opposizioni, la esecutività consegue immediatamente alla pronuncia sulle stesse.
Copia della deliberazione di cui al precedente articolo 8, secondo comma, una volta divenuta esecutiva, è comunicata alla Regione ed alla Comunità interessata.
Art. 10
 
Sino all' adozione della variante, di cui al primo comma del precedente articolo 8, il Sindaco sospende ogni determinazione sulle domande di concessione ad edificare per nuove costruzioni eventualmente pervenute nel periodo considerato, eccezione fatta per quelle interessanti i lotti ritenuti immediatamente riedificabili, ai sensi dello stesso articolo 8, secondo comma, punto 2 e per quelle non in contrasto con lo strumento vigente.
Qualora sia prevista la formazione dei piani particolareggiati, di cui al predetto articolo 8, secondo comma, punto 3, la sospensione è resa, altresì, obbligatoria sulle domande di concessione ad edificare negli ambiti relativi, sino a quando non siano adottati detti piani particolareggiati, eccezion fatta per gli interventi di riparazione degli edifici lesionati, qualora non ostino motivi di igiene o di sicurezza pubblica.
Art. 11
 
I progetti delle varianti degli strumenti urbanistici generali sono adottati dai Comuni con deliberazione del Consiglio comunale, sentite le Comunità montane interessate.
Il parere sopra previsto deve essere reso da parte delle Comunità predette entro 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, il parere si ha per reso.
Subito dopo la deliberazione di adozione, la variante è depositata - previo avviso pubblicato sulla stampa locale ed in un manifesto affisso in ogni Comune interessato - presso la Segreteria comunale per 20 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prendere visione della variante in tutti i suoi elementi e presentare osservazioni entro i 10 giorni successivi alla scadenza del deposito.
Il Comune interessato, in conseguenza delle osservazioni presentate, può apportare modifiche alla variante, la quale non è soggetta a ripubblicazione.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 31, primo comma, L. R. 29/1973
Art. 12
 
Entro il termine di 60 giorni dall' adozione della variante, l' intera documentazione è trasmessa alla Regione.
Entro un mese dalla comunicazione, il Presidente della Giunta regionale approva la variante con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta stessa e sentito il Comitato tecnico straordinario di cui all' articolo 6, terzo comma, della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58.
In sede di approvazione sono ammissibili, oltre alle modifiche consentite dalle vigenti leggi statali, anche quelle riconosciute indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni del piano urbanistico regionale.
Qualora la variante sia in rilevante contrasto con i contenuti del piano urbanistico regionale ovvero con la normativa urbanistica vigente, la variante viene respinta ed il Comune invitato a rielaborarla.
Art. 13
 
Il decreto di approvazione della variante equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere, impianti ed attrezzature collettive previste, ivi comprese le reti infrastrutturali.