LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 90
 
Per i fini previsti dall' articolo 68, primo comma, numero 1), della presente legge, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per lo esercizio finanziario 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il capitolo 5204 con la denominazione: << Finanziamenti per la ricostruzione degli alloggi degli Istituti Autonomi Case Popolari distrutti o demoliti per effetto del sisma >>.
Per i fini previsti dall' articolo 68, primo comma, numero 3), e terzo comma della presente legge, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5215 con la denominazione: << Contributi agli Istituti Autonomi Case Popolari per la costruzione di alloggi e per l' acquisizione di edifici di civile abitazione da assegnare ai sinistrati in locazione semplice >>.
Per i fini previsti dall' articolo 68, primo comma, numero 4), della presente legge, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5216 con la denominazione: << Contributi straordinari a favore delle cooperative fra sinistrati non proprietari di immobili o di emigrati non proprietari per la costruzione di alloggi in proprietà indivisa >>.
Per i fini previsti dall' articolo 71 della presente legge viene istituito << per memoria >> nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5217 con la denominazione: << Contributi straordinari per la costruzione di alloggi in proprietà divisa, nelle zone terremotate, da parte di cooperative fra sinistrati non proprietari o non titolari di diritti reali di godimento di unità abitative ovvero fra emigrati >>.