LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 87
 
I compiti affidati dalle leggi regionali ai gruppi tecnici di cui all' articolo 7, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, possono essere svolti anche da Società di progettazione.
I rapporti tra ciascuna di dette Società e la Regione, nonché quelli conseguenti tra le Società ed i Comuni, saranno regolati da apposite convenzioni.
L' Amministrazione regionale potrà altresì avvalersi, a seguito di apposite convenzioni, della consulenza e della collaborazione di Società ed Enti specializzati nella ricerca operativa, nell' automazione delle procedure e nell' organizzazione generale del lavoro tecnico ed amministrativo, allo scopo di utilizzare, ai fini della ricostruzione, le tecnologie più avanzate attualmente disponibili.
Gli schemi delle convenzioni di cui ai precedenti commi, da predisporsi dal Segretario generale straordinario saranno approvate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale.
L' Amministrazione regionale tramite la Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione coordina altresì l' attività dei Comuni e degli altri Enti pubblici nella ricerca di imprese, consorzi od associazioni temporanee di imprese, società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi cui affidare l' esecuzione dei lavori previsti dalla presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 106, comma 1, L. R. 50/1990
2Integrata la disciplina del terzo comma da art. 4, comma 1, L. R. 41/1992