LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 85
 
Per l' esecuzione degli interventi, già ammessi al finanziamento previsto dall' articolo 35 del decreto - legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e deliberati dopo il 30 aprile 1977 dagli enti interessati, nonché per l' esecuzione degli interventi da ammettere al predetto finanziamento, trova applicazione, per quanto attiene l' ambito di operatività e le procedure relative, la disciplina delle opere di prevenzione e soccorso da calamità naturali nelle zone terremotate, di cui alla legge regionale 18 novembre 1976, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni.
Note:
1Articolo interpretato da art. 65, primo comma, L. R. 25/1978