LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 82
 
Possono essere ammessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge anche i lavori di cui all' articolo 75, primo comma, punti 2, 3 e 4 - limitatamente a quelli strettamente funzionali ad insediamenti abitativi definitivi -, eventualmente già eseguiti od in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della stessa.
Sono parimenti ammessi ai finanziamenti previsti dal presente Titolo anche le opere e lavori già eseguiti dai Comuni strettamente necessari e connessi con la installazione di prefabbricati definitivi avuti in donazione e destinati in locazione ad alloggio per i sinistrati.
Per gli edifici pubblici e le opere pubbliche dei Comuni od altri enti pubblici in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, ancorché non danneggiati dal terremoto, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere il maggior costo della perizia suppletiva e di variante rispetto quello del progetto originario già ammesso a concorso finanziario statale o regionale, derivante dalla necessità di adeguamento antisismico e di completamento del progetto originario stesso, nonché a sostenere la spesa per quei lotti del progetto generale già approvato non ammessi ad alcun contributo o concorso finanziario statale o regionale.
Gli interventi di cui al comma precedente e di cui al secondo comma dell' articolo 75, sono estesi anche agli edifici di pubblica utilità del settore assistenziale ed igienico - sanitario anche se i lavori di costruzione o di ristrutturazione sono stati iniziati dopo il 6 maggio 1976.
Possono altresì essere ammessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge anche i lavori urgenti di ripristino di strade provinciali già eseguiti o in corso di esecuzione alla data del 31 marzo 1978 e non assistiti da altro contributo o concorso finanziario statale o regionale.
Per le finalità di cui ai precedenti commi, si seguono, in quanto compatibili, le modalità previste dal presente Titolo V.
Note:
1Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 64, primo comma, L. R. 25/1978
2Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 12, primo comma, L. R. 70/1978
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 50, primo comma, L. R. 35/1979
4Parole aggiunte al terzo comma da art. 51, primo comma, L. R. 35/1979
5Parole aggiunte al quarto comma da art. 51, secondo comma, L. R. 35/1979