Art. 81
In deroga alle norme vigenti in materia, gli atti di collaudo relativi ad opere, lavori e forniture comunque finanziati, anche in parte, con la presente legge sono approvati da parte dell' Ente beneficiario e, per le opere di cui all' articolo 75, ultimo comma, dal Consiglio comunale; al Presidente della Giunta regionale è riservata la nomina del collaudatore.
Ad avvenuta realizzazione dell' opera ammessa a finanziamento ed entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori e delle relative espropriazioni, il legale rappresentante dell' Ente beneficiario provvederà ad inviare all' Amministrazione regionale concedente una dichiarazione attestante che i fondi somministrati sono stati spesi per la realizzazione dell' opera medesima corredata dai certificati di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori regolarmente approvati.
Note:
1Derogata la disciplina del secondo comma da art. 10, primo comma, L. R. 48/1978
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 25, primo comma, L. R. 55/1986
3Articolo sostituito da art. 26, primo comma, L. R. 55/1986
4Parole aggiunte al secondo comma da art. 32, comma 1, L. R. 50/1990
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 5, L. R. 48/1991
6Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 81, L. R. 4/2001
7Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 72, L. R. 1/2003
8Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 10, L. R. 6/2013