LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 8
 
Avuto riguardo all' entità dei danni provocati agli abitati dagli eventi sismici, nonché all' entità delle opere di risanamento e di ricostruzione necessarie per la sistemazione degli insediamenti abitativi definitivi e degli impianti e servizi collettivi connessi, ogni Comune delle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sempreché non vi abbia provveduto, è tenuto a predisporre, con l' osservanza delle modalità e procedure stabilite dal presente Titolo, nonché tenendo conto del grado di sicurezza geologico - sismica del suolo, una variante di ricognizione o di adeguamento dello strumento urbanistico in dotazione, ivi compreso il programma di fabbricazione, con riguardo all' eventualità di inserire in un quadro organico, ovvero di abrogare, i provvedimenti che fossero stati adottati in applicazione della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33.
A tal fine, entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, il Comune interessato, con deliberazione del Consiglio comunale, in via prioritaria:
1) specifica gli indirizzi, gli obiettivi ed i criteri, con i quali procedere alla revisione dello strumento urbanistico vigente, tenendo presente, fra l' altro, le seguenti finalità generali:
a) conseguire la maggiore sicurezza possibile sotto l' aspetto geologico - sismico per quanto riguarda le aree d' insediamento abitativo che si intendono confermare ovvero quelle, eventualmente, indispensabili per il trasferimento degli abitati;
b) conseguire il più ampio recupero del patrimonio edilizio con la salvaguardia delle caratteristiche tipologiche degli abitati esistenti;
c) garantire un' equilibrata infrastrutturazione delle aree urbanizzate attraverso una sufficiente dotazione di impianti e servizi collettivi;
d) conseguire la tutela più rigorosa delle aree suscettibili di sviluppo agricolo rispetto alle altre destinazioni d' uso del territorio comunale;
2) determina le aree, per le quali la ricostruzione in sito degli immobili, già destinati a civile abitazione o ad uso misto, distrutti o demoliti per effetto del sisma, è consentita in pendenza dell' adozione delle speciali procedure previste dal presente Titolo II, in quanto non impedita da prescrizioni dello strumento urbanistico vigente, da prescrizioni di edilizia antisismica ovvero da altre prescrizioni in vigore; per gli immobili già destinati ad uso misto, ai fini dell' ammissibilità a ricostruzione dei vani, considerati al successivo Titolo III, Capo III, della presente legge, distrutti o demoliti, da contenersi nei limiti di superficie pari a quella preesistente, prevedendo, ove strettamente necessario ai fini funzionali, l' indispensabile ampliamento, procede - sentite, per i settori relativi, le competenti Commissioni consultive comunali - a contestuale accertamento della compatibilità funzionale del previsto reinsediamento produttivo con la residenza;
3) individua - se del caso - gli ambiti degli agglomerati urbani gravemente danneggiati o distrutti dal sisma, entro i quali la ricostruzione ed il risanamento hanno luogo mediante piani particolareggiati da adottarsi, anche in pendenza della procedura di revisione dello strumento urbanistico vigente, di cui al precedente primo comma e, comunque, non oltre sei mesi dalla data in cui diviene esecutivo, ai sensi del successivo articolo 9, il provvedimento previsto al presente secondo comma.

Note:
1Integrata la disciplina del secondo comma da art. 21, primo comma, L. R. 2/1982
2Articolo interpretato da art. 8, comma 1, L. R. 26/1988